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L’Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti in merito all’opzione
esercitabili dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali per
il cd. “riallineamento” dei valori contabili e fiscali, con particolare riguardo
alle ipotesi di conferimento di azienda.
In sostanza, tra i valori fiscali trasferiti dalla conferente alla conferitaria
non è compreso il valore dell’avviamento, il quale resta in capo alla prima
anche se contabilmente è stornato per rilevare la partecipazione ricevuta e la
corrispondente plusvalenza sulla base dei valori di perizia;
- l’operazione di conferimento che determina lo storno contabile dell’avviamento è
di natura fiscalmente neutrale e, come tale, non può costituire una ipotesi di
realizzo di plusvalenze e minusvalenze in capo al soggetto conferente;
- in virtù del principio di neutralità il soggetto conferente deve conservare, in
relazione all’asset avviamento, il medesimo regime fiscale di deduzione
applicabile ante conferimento;
- pertanto, la
conferente attribuirà alla partecipazione un costo fiscale pari a quello dei
beni conferiti diversi dall’avviamento e potrà proseguire nel processo di
ammortamento fiscale di quest’ultimo valore.
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