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Scudo Ter, è
una opportunità concessa dal legislatore, volta a sanare irregolari posizioni
tributarie, che, secondo la ratio originale della norma, siano state costruite
all’estero da persone fisiche.
Tale
opportunità può essere vista dal contribuente, anche come occasione e stimolo
per meglio strutturare il proprio patrimonio in relazione sia ad obiettivi di
protezione, sia a progetti di destinazione dello stesso nel futuro.
La emersione
di patrimoni che, solo per il fatto di essere detenuti in paesi diversi da
quello di residenza fiscale, si pensavano protetti per assioma, potrebbe
generare nel contribuente la necessità di ricreare in Italia,post Scudo, un
analogo tipo di protezione.
Ecco allora
che al contribuente si affaccia un Menù di opportunità, che negli anni si sono
venute ad affinare e integrare con sempre diverse forme giuridiche.
Si fa
riferimento ad esempio alle classiche Polizze Vita, dove, nella scelta del
beneficiario, lo Scudante, potrà optare per forme giuridiche nuove per la nostra
Legislazione, quali il Trust.
Il Trust è
uno strumento giuridico, che la Normativa Italiana ha recepito da quella
Comunitaria, nel 1992, ma che ha alle spalle una storia millenaria di garanzia e
sicurezza.
La Polizza
Vita, strumento già di per sé atto a proteggere il patrimonio conferito, può
essere reso maggiormente efficace con l’introduzione di un soggetto, che
intervenga anche in una fase futura di assenza del costituente la polizza ( per
es. la premorienza).
In tale
situazione, eseguendo il mandato a suo tempo conferitogli, il Trustee si
occuperà della gestione dei beni e della loro assegnazione nel tempo ai
Beneficiari.
Lo
“Scudante” dopo aver provveduto al rimpatrio dei propri assets, finanziari ma
anche non finanziari, potrebbe inoltre valutare l’opportunità di conferire gli
stessi in un contenitore che, gestito da Terzi di propria fiducia ( il Trustee),
avrebbe anche lo scopo di proteggere i beni conferiti, da qualsivoglia tipo di
aggressione.
Con l’
opportunità costituita dallo Scudo Ter,si dovranno dunque affrontare sia le
problematiche di protezione del patrimonio scudato, sia le problematiche
connesse alla liquidazione delle strutture societarie estere.
Nello
costituzione del Trust sarà opportuno valutare le interessanti agevolazioni
tributarie esistenti allo stato attuale, e relative specificamente ai
conferimenti in
Trust, dove
si possa identificare un parente stretto nel novero dei Beneficiari.
I beni da
conferire nel Trust possono però anche derivare dalla liquidazione di strutture
societarie costituite all’estero e che per lungo tempo hanno svolto la funzione
di contenitore protettivo del patrimonio finanziario del soggetto Scudante.
Sarà
indispensabile allora affrontare anche la fase di “smontaggio” dei vecchi
contenitori e nel far ciò sarà necessario conoscere le norme correnti nello
Stato estero dove ha sede la struttura da smontare, in modo da non cadere nella
violazione delle stesse, in un momento in cui si provvede a regolarizzare la
propria posizione tributaria italiana.
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