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Lo scudo
fiscale ter, introdotto con il decreto legislativo n. 78 del 2009 prevede la
possibilità di regolarizzare gli immobili e altri beni, quali ad esempio opere
d’arte e gioielli,esistenti all’estero alla data del 31 dicembre 2008.
In questa
sede si delimiterà la presente analisi ai beni immobili.
Occorre
prestare attenzione alla modalità necessaria per sanare la detenzione
dell’immobile all’estero.
L’unica
possibilità, infatti, per poter “sanare” la detenzione dell’immobile all’estero
è la c.d. “regolarizzazione”.
Con
quest’ultimo termine si vuole intendere la possibilità di aderire alla procedura
del c.d. scudo fiscale con la presentazione della dichiarazione riservata da
parte del proprietario dell’immobile e con l’assolvimento del pagamento
dell’imposta sostitutiva del 5%.
Altra
modalità per procedere all’adesione dello scudo fiscale è quello del rimpatrio
che consiste nel “riportare” nel territorio nazionale i beni appartenenti ai
residenti nazionali ed esportati all’estero in violazione delle norme sul
monitoraggio fiscale (uno degli elementi essenziali per poter aderire allo scudo
fiscale).
Nel caso in
cui i beni in questione sono degli immobili è impossibile che ci possa essere il
rimpatrio, ma è possibile raggiungere gli stessi effetti con la con la
“regolarizzazione”.
L’operazione
di regolarizzazione, però, non sempre può essere utilizzata.
La
normativa, infatti, è abbastanza chiara e prevede la possibilità di utilizzare
la “regolarizzazione” solo se i beni oggetto di scudo fiscale sono presenti
all’interno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea e allo Spazio Economico
Europeo.
Negli altri
casi è obbligatorio effettuare il “rimpatrio”.
Cosa fare
per gli immobili presenti in Paesi extra UE?
In tal caso
sarà necessario “cartolarizzare” la proprietà degli immobili e in seguito
“rimpatriare” il titolo rappresentativo della proprietà immobiliare.
Tale
problematica si era manifestata anche nelle edizioni precedenti allo scudo ter
relativamente ai beni immobili presenti in quelle nazioni europee dove la
detenzione degli stessi non costituisce reddito imponibile ai fini della
legislazione fiscale del Paese dove è sito lo stesso bene (tipico esempio è la
Francia).
In tale
caso, non si avrebbe alcuna violazione della normativa sul monitoraggio fiscale
in quanto il bene detenuto all’estero è un bene non suscettibile di produrre
reddito in quanto è “a disposizione del proprietario” (i.e. non locato).
La Circolare
Ministeriale n. 9/e del 2002 era intervenuta sulla problematica confermando il
principio descritto, ma ponendo l’accento su un ulteriore aspetto che occorre
non trascurare.
I beni
immobili acquistati all’estero con quale valuta sono stati acquistati? Se la
valuta necessaria per la compravendita è stata trasferita dall’Italia all’estero
in violazione delle norme sul monitoraggio allora sarà bene aderire allo scudo
nelle forme sopra descritte.
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