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Una delle
problematiche connesse allo scudo fiscale è rappresentata dalla possibilità per
gli intermediari italiani di conferire mandati di delega del servizio di
gestione di portafogli ad intermediari esteri.
Al riguardo
si segnala che la normativa di riferimento (Regolamento della Banca d’Italia e
della Consob del 29 ottobre 2007 emanato in attuazione dell’art.6, comma 2-bis,
del Testo Unico della Finanza) consente agli intermediari di conferire deleghe
gestionali, facendo però un distinguo tra intermediari comunitari, tra cui
quelli italiani, ed extracomunitari.
Con riguardo
ai primi (intermediari comunitari
) la normativa consente la delega di gestione a condizione che vengano
rispettate le disposizioni contenute all’art.21 del citato regolamento.
In
particolare gli intermediari devono adottare le misure necessarie per assicurare
che siano soddisfatte, tra l’altro, le seguenti condizioni:
- il
fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi
autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le
attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile;
- il
fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a
questo scopo l’intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello
delle prestazioni di tale fornitore;
- il
fornitore sorvegli adeguatamente l’esecuzione delle funzioni esternalizzate e
gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l’esternalizzazione;
- vengano
adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non
esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i
requisiti vigenti;
-
l’intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente
le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione
e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;
- il
fornitore di servizi informi l’intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe
decidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni
esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i
requisiti vigenti;
-
l’intermediario possa porre termine, se necessario, all’accordo di
esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della
qualità del servizio alla clientela;
- il
fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda
le attività esternalizzate.
Qualora il
soggetto delegato fosse un intermediario
extracomunitario , la normativa prevede ulteriori requisiti, oltre a
quelli previsti dall’art.21, che devono essere osservati per poter
esternalizzare l’attività.
In
particolare l’art.22 del Regolamento in esame dispone che:
“Gli intermediari che
intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela
al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre
alle condizioni indicate nell’articolo 21, rispettano le seguenti condizioni:
a)
il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere
il servizio di gestione nel paese di origine ed è soggetto a forme di
vigilanza prudenziale;
b) sussistono
accordi di cooperazione tra le autorità di
vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi.”
In
considerazione di ciò, è necessario che l’intermediario italiano, prima di
procedere all’esternalizzazione a soggetti extracomunitari del servizio di
gestione, effettui apposite verifiche volte ad accertare da un lato l’effettiva
autorizzazione dell’intermediario estero alla prestazione del servizio di
gestione e dall’altro il regime di vigilanza dell’intermediario extracomunitario
al quale si intende delegare la gestione.
Con riguardo
a quest’ultimo aspetto si evidenzia ad esempio che ci sono intermediari svizzeri
soggetti alla vigilanza della FINMA (con la quale sussistono accordi di
cooperazione con le autorità di vigilanza italiane) ai quali è possibile
delegare il servizio; mentre esistono altri intermediari svizzeri che, pur
essendo autorizzati a prestare il servizio di gestione, non possono essere
destinatari di deleghe di gestione in quanto non soggetti alla vigilanza della
FINMA.
Nel caso in
cui non ricorrano le condizioni previste, l’intermediario italiano potrà
esternalizzare il servizio di gestione di portafogli soltanto dopo avere
effettuato apposita comunicazione alle autorità di vigilanza italiane e
trascorsi 60 giorni dalla citata comunicazione senza che siano state sollevate
obiezioni da parte delle autorità di vigilanza medesime.
Si ricorda
che con lo scudo è possibile inoltre il rimpatrio giuridico di contratti di
gestione con il mantenimento del rapporto aperto presso l’originario
intermediario estero.
Tale
fattispecie, per gli intermediari esteri non autorizzati in Italia alla
prestazione dei servizi di investimento, potrebbe esporre questi ultimi a
sanzioni penali, previste dal Testo Unico della Finanza, legate all’esercizio
abusivo in Italia dei medesimi servizi, e all’eventuale svolgimento in Italia di
un‘offerta al pubblico.
Le normative
emanate dagli Organismi di Vigilanza non prevedono specifici schemi operativi
che gli intermediari devono adottare nello svolgimento dell’attività in
esame,lasciando discrezionalità agli stessi nella definizione di modalità
organizzative sempre nel rispetto della normativa vigente.
Al riguardo
sarà, quindi, importante evitare di sollecitare in Italia la sottoscrizione di
contratti di gestione (sempre che la banca estera non sia autorizzata a farlo) e
valutare di chiedere al cliente di recarsi all’estero direttamente o per il
tramite della società fiduciaria alla quale ha conferito mandato nell’ambito
dell’operazione scudo fiscale.
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