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Recupero
dell’ Iva
Sui
fallimenti chiusi dopo il 3/3/1997 secondo l'art. 26 del D.P.R. 633
del 1972 e circolare n° 77/E del 17/4/2000.
Ai
sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.633/72, i soggetti che effettuano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono debitori verso
l'Erario del'IVA che espongono nelle fatture a carico dei clienti e
conseguentemente sono obbligati a versare l'imposta indipendentemente
dal fatto che sia possibile o meno riscuoterla dal cliente, con
conseguente evidente danno nel caso in cui il cliente non paghi la
fornitura. L'art. 26. co. 2 del D.P.R. 633/72, a seguito di recente e
controversa modifica, consente ai cedenti di recuperare l'I.V.A. -
anticipata all'Erario - sulle fatture insolute in alcuni casi
particolari, mediante l'emissione di note credito valide ai soli fini
I.V.A. Se notiamo la percentuale delle perdite (intorno all'87%)
possiamo considerare che a malapena nei fallimenti vengono rimborsati
i crediti privilegiati, mentre rimangono largamente insoddisfatti
quasi tutti i crediti chirografari.
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