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La
proprietà dell'opera pubblica
La
proprietà dell'opera realizzata, di regola (ma non sempre) è
dell'ente pubblico. La normativa in vigore prevede una separazione
fra proprietà e gestione, ma la proprietà pubblica può
essere successivamente privatizzata, in particolare attraverso la
vendita allo stesso concessionario che già ne detiene la
gestione.
Ogni
anno, il privato paga un canone di concessione (in percentuale sul
fatturato) al proprietario dell'opera.
Il
tempo di concessione inizia a decorrere dalla data prevista nel
progetto per la conclusione dei lavori. In caso di ritardi, si riduce
il tempo di ripagamento (pay-back) dell'investimento e la probabilità
di recupero dei costi e di ritorno economico. Ciò dovrebbe
spingere il privato ad una stima plausibile di tempi e costi in fase
progettuale (senza significativi ritocchi-moltiplicazioni successive)
e a concludere poi i lavori nel rispetto degli oneri edelle scadenze
calcolate.
Scaduta
la concessione, l'ente pubblico può assumere la gestione
diretta dell'opera o indire un'altra gara d'appalto per rinnovare la
concessione, oppure trasferire la proprietà al concessionario.
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