Fisco: Necessaria la motivazione nella cartella per la riscossione dei tributi
Camerali.
L’omesso o insufficiente versamento dei diritti camerali deve essere recuperato
con una cartella di pagamento opportunamente motivata.
Ciò è quanto emerge da una recente decisione della Commissione Tributaria
Provinciale di Pisa (sentenza n.209/04/08) la quale evidenzia come la semplice
dicitura sulla cartella “sanzione per omesso incompleto versamento diritto
annuale 2003” non soddisfa a pieno le esigenze di chiarezza e trasparenza
previste dal legislatore.
In merito, è bene ricordare che con la Legge 7 agosto 1990, n.241 sono stati
dettati i principi generali in materia di procedimento amministrativo a cui
tutte le pubbliche amministrazioni devono attenersi, anche mediante
l’adeguamento dei propri regolamenti.
Sono parificate alle amministrazioni pubbliche le regioni, le province, i comuni
e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità. Tra
questi soggetti sono stati recentemente ricompresi anche i concessionari del
servizio nazionale di riscossione a seguito dell’introduzione del comma 1-ter
nell’articolo 1 della predetta legge, il quale prevede che “i soggetti privati
preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei
principi di cui al comma 1”.
Principi che, come è noto, riguardano la modalità di svolgimento dell’attività
amministrativa la quale deve necessariamente perseguire “i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e
di trasparenza...”.
Tale posizione, inoltre, è stata ulteriormente ribadita dallo Statuto dei
diritti del Contribuente, il quale stabilisce che “Gli atti dell’amministrazione
finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge
241/90, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione” (articolo 7, comma 1 della Legge 27 luglio 2000).
La mancanza di motivazione della cartella, dunque, è stata considerata dai
giudici una grave violazione delle garanzie riconosciute al contribuente,
soprattutto in virtù del fatto che non veniva data alcuna spiegazione in merito
al calcolo delle sanzioni.
Tali comportamenti, quindi, oltre ad essere di per sé illegittimi sono stati
interpretati alla luce della Legge 11 febbraio 2005 n.15, la quale, oltre a
riconoscere una serie di garanzie al contribuente, ha previsto anche le
conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto.
La predetta norma, infatti, all’articolo 21-septies, comma 1, enuncia che “È
nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali...”.
Non sussistendo, pertanto, i requisiti minimi essenziali in capo alla predetta
cartella i giudici hanno ritenuto inevitabile l’annullamento totale della
medesima.
Infine, è bene ricordare che sono tenute al pagamento dei diritti camerali tutte
le imprese, le società (sia di persone che di capitali), le cooperative e i
consorzi che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro
delle imprese (art. 3 del D.Int. Industria e Tesoro n.359/2001).
Fisco: Non valida la notifica della cartella esattoriale per posta.
Sono “giuridicamente inesistenti” le cartelle esattoriali spedite per
posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta recentemente la Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce e la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP
di Lecce n.436/02/10 e Sent. CTR di Milano n.61/22/10;
secondo le quali risulta addirittura “inesistente” la notifica
della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e
senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26,
comma 1, DPR n.602/73), ossia:
1.
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gli Ufficiali della riscossione;
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2.
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gli Agenti della Polizia Municipale;
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3.
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i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
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4.
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altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
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Addirittura, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano
“Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale
e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto
nel domicilio fiscale o reale del contribuente…”
Pertanto, viene ritenuta necessaria la compilazione della relata di notifica da
parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta.
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