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LEASING
Con
il termine leasing
(dall'inglese
to
lease
che significa prendere
in prestito,
affittare)
si indica la locazione
finanziaria.
È un contratto atipico, in quanto non espressamente
disciplinato dal codice
civile.
Esso infatti risulta dalla combinazione degli schemi della vendita
con patto
di riservato dominio
(art. 1523) e del contratto di locazione di cui all'art. 1571 del
Codice Civile.
Con
il contratto
di leasing,
detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto
(locatore
o concedente)
concede ad un altro (utilizzatore)
il diritto
di utilizzare un determinato bene
a fronte del pagamento di un canone
periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per
l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo
l'esercizio dell'opzione
di acquisto
(comunemente chiamato riscatto:
termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento
di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo
di riscatto).
Il
primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più
frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per
questo viene chiamato maxicanone
iniziale.
Il suo scopo è quello di ridurre i rischi
di perdita del concedente in caso di insolvenza
dell'utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento
l'utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si
riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al
maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai
costi sostenuti dal locatore.
Per
l'utilizzatore il contratto di leasing
rientra nell'amministrazione straordinaria ed è una forma di
locazione
che può manifestarsi in tre modalità: leasing
finanziario,
leasing
operativo
e lease-back.
Per
il locatore è della massima importanza valutare il
rischio
bene
dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene,
le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua
recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il
suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza
dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative
antinfortunistiche.
La
valutazione del rischio bene è un'operazione complessa e
specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi
parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una
valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche
a tutela dello stesso utilizzatore.
La
valutazione di un'azienda nella scelta del leasing deve tenere conto
di due ulteriori aspetti: 1 - il costo del bene è soggetto
ad Iva (anche nel caso di immobili) 2 - il bene rimane di
proprietà della società di leasing fino al riscatto
quindi non compare in bilancio
tra le immobilizzazioni
con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS
secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e
il debito residuo nel passivo.
Leasing finanziario
Il
leasing
finanziario,
più frequente, è contraddistinto dall’esistenza
di un rapporto
trilaterale
in quanto vi intervengono tre soggetti:
il
locatore,
che svolge l’attività di
intermediario
finanziario;
l'utilizzatore
o locatario
(volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma
contrattuale tipica), che utilizza il bene;
il
fornitore,
cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o
l'immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.
Il
bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il
fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al
locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà
acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione
d'acquisto.
L'utilizzatore
assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del
bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico
in applicazione dell'articolo 6.2 del D.Lgs. 626/94 come modificato
dal D.Lgs. 242/96).
I principali elementi
base per calcolo del leasing sono: il costo del bene, la durata, il
tasso di interesse (fisso o variabile), l'anticipo (maxicanone) ed
infine il riscatto. Altri aspetti che bisogna considerare ai fini del
costo del leasing sono i costi accessori come: l'assicurazione,
assistenza, manutenzione, consulenza e spese di istruttoria.
Leasing operativo
Il
leasing
operativo
(o renting) viene offerto generalmente dallo stesso costruttore del
bene costituente il bene del contratto e consiste in un rapporto
bilaterale,
coincidendo in questo caso le figure del fornitore e del locatore.
Per questa forma di leasing solitamente non si hanno né
trasferimenti dei rischi a carico del conduttore né previsione
dell’opzione di riscatto.
Categorie
A
seconda delle caratteristiche del bene oggetto del contratto si è
soliti distinguere:
il
leasing
automobilistico
per
autoveicoli
;
il
leasing
strumentale
per macchine utensili, impianti tecnico-produttivi, attrezzature,
arredi...
il
leasing
immobiliare
per
immobili
costruiti e da costruire;
il
leasing
navale
per navi e imbarcazioni da diporto.
il
lease
back
per immobili, impianti, marchi, brevetti ...
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