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Questo è il quesito che si sono posti gli operatori del diritto negli scorsi
anni e a cui sembrava ormai essere giunti a una soluzione positiva della
vicenda.
Infatti, a seguito di numerose e controverse posizioni giurisprudenziali,
sembrava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avessero finalmente
fatto chiarezza, con la sentenza n.10672 dell’11 maggio 2009, orientandosi a
favore dell’impugnabilità dell’atto anche se la legge individua il solo fermo
amministrativo e non il preavviso di fermo (art. 19, lett. e-ter del Dlgs
n.546/92).
Nonostante ciò, è possibile ancora notare come alcuni giudici di merito
accettino con fatica tale orientamento, paragonando il preavviso di fermo
amministrativo (l’atto con il quale il concessionario della riscossione intima
il pagamento delle somme vantate entro il termine di venti giorni, al fine di
evitare la successiva iscrizione del fermo sul veicolo) ad un mero “sollecito di
pagamento” che non può essere oggetto di impugnazione (si veda sentenza del
Giudice di Pace di Casarano, Avv. Ada Lezzi, n.5 del 19/01/2010).
Diversa, invece, la posizione della Suprema Corte, la quale chiarisce che il
preavviso di fermo è comunque impugnabile, in quanto trattasi di un atto
“funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa
tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cpc, l’interesse del
contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità
sostanziale della pretesa impositiva” (sent. Cass. SS. UU. n.10672/2009).
A modesto avviso dello scrivente, quest’ultima soluzione appare comunque quella
da preferire poiché risulta alquanto ingiusto che il contribuente debba
aspettare l’emissione di un provvedimento formale (il fermo amministrativo) nei
suoi confronti per potersi opporre nonostante sia già stato posto a conoscenza
(attraverso il preavviso di fermo) di una pretesa illegittima del
concessionario.
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