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Garanzie Bancarie
Internazionali
Nel commercio internazionale il riconoscimento dell'astrattezza delle
garanzie contrattuali (cosiddette bonds) rappresenta un passaggio ineludibile
affinché il bond possa adempiere la propria funzione precipua, e cioè quella di
liberare il beneficiario garantito dall'obbligo di provare la mancata esecuzione
dell'obbligazione principale posta in capo alla controparte.
E' proprio in risposta a tale esigenza
di certezza e celerità delle relazioni giuridico-economiche che sono sempre più
diffuse le cd. garanzie on demand, vale a dire a prima richiesta, in forza delle
quali un cliente straniero ha la certezza che, nell'ipotesi di inadempimento
della controparte, un terzo, normalmente una banca, provvederà a pagare, su sua
semplice richiesta o dietro presentazione dei documenti indicati in garanzia,
una somma predeterminata.
Le obbligazioni assunte da una banca in relazione ad un credito di firma (cd
"impegni di firma") possono assumere differenti forme contrattuali:
fideiussioni, garanzie autonome, depositi cauzionali, crediti documentari,
accettazioni bancarie, aperture di credito di sportello. In questa sede intendo
soffermarmi sulle garanzie autonome che assistono un contratto internazionale,
tutelando una parte dall' altrui inadempimento; molto più spesso si assiste ad
un incrociarsi delle garanzie medesime: da un lato cioè, il compratore si
garantisce dal rischio che il venditore non effettui la fornitura, dall'altro il
venditore si tutela dal rischio di mancato pagamento.
Il contratto autonomo di garanzia, Garanzievertrag, designa l'impegno assunto da
una banca, di pagare un dato importo al beneficiario , al fine di garantire la
prestazione di un terzo, rinunciando a qualsivoglia eccezione (esclusa ,
beninteso, l'exceptio doli).
Sotto il profilo negoziale è di facile intuizione che la disponibilità del
venditore a fornire una garanzia bancaria può rappresentare un fattore di enorme
competitività, tale da determinare l'aggiudicazione stessa del contratto.
Il vantaggio precipuo di una garanzia autonoma (comunemente detta bond) è , come
anticipato, quello di rendere certo ed immediato il pagamento, proprio grazie
alla sua astrattezza, sollevando il creditore dall'onere di provare la
fondatezza delle proprie richieste.
Le garanzie autonome più diffuse nella
contrattualistica internazionale sono: 1)BID BOND; 2)ADVANCED PAYMENT BOND; 3)
PERFORMANCE BOND; 4) RETENTION MONEY BOND; 5) MANTAINANCE BOND ; 6) COSTUMS
BOND.
Il cd. BID BOND, garanzia d'offerta, rappresenta la garanzia richiesta da un
ente che bandisce una gara internazionale d'appalto, e che corrispondentemente,
chi aderisce al bando di gara presentando un'offerta, s'impegna a sottoscrivere
in caso di aggiudicazione del contratto. Il BID BOND si concreta in sostanza
l'obbligo di pagare una certa somma, qualora l'APPALTATORE "ordinante"(in quanto
"ordina" alla banca che funge da garante di effettuare il pagamento dedotto in
garanzia nei confronti dell'ente che ha indetto la gara d'appalto) non adempia
le condizioni d'asta. Il BID BOND costituisce pertanto in un deterrente inteso a
limitare la partecipazione alle gare d'appalto (cd. BID) alle sole imprese
realmente interessate; esso accompagna di norma i documenti di gara,
generalmente non supera il 3-4 % del prezzo dell'opera, ed ha una durata che
varia dai 2 ai 6 mesi.
L'ADVANCED PAYMENT BOND garantisce invece al COMMITTENTE la restituzione delle
somme da questi anticipate all'APPALTATORE per le spese d'impianto del cantiere
o per l'approntamento delle forniture, laddove quest'ultimo non porti a
compimento i lavori; è pari al 100% dell'importo pagato, e viene di norma
recuperato mediante una deduzione sullo stato d'avanzamento dei lavori.
Il PERFORMANCE BOND garantisce il COMMITTENTE della buona esecuzione dell'opera:
esso può avere ad oggetto una somma di denaro che potrà variare dal 5 al 10 %
del valore del contratto, a titolo d'indennizzo, o piuttosto l'obbligo di
completare l'opera . Tale tipo di garanzia dura fino all'esecuzione totale del
contratto, e non è passibile di riduzioni d'importo.
Nel caso del RETENTION MONEY BOND bisogna premettere che a ciascuno Stato di
Avanzamento dei lavori il COMMITTENTE trattiene una parte degli importi (di
solito il 10 %) da corrispondere all'APPALTATORE, cautelandosi in tal modo da
spese impreviste e relative a difetti occulti di costruzione; tali importi
vengono poi corrisposti "a collaudo avvenuto". Laddove tuttavia queste somme
vengano corrisposte nel corso dell'esecuzione del contratto, il COMMITTENTE
dovrà garantirsi dell'eventuale restituzione delle medesime. Questo è lo scopo
precipuo del RETENTION MONEY BOND.
L'esigenza cui risponde invece il MANTAINANCE BOND è quella di garantire il
COMMITTENTE per i difetti "non apparenti", emersi solo dopo la chiusura del
cantiere. Esso non supera di norma il 7-10% dell'importo dell'opera, e dura
circa 1 anno, vale a dire l'intero periodo di manutenzione dell'opera.
Il COSTUMS BOND garantisce infine il pagamento di eventuali dazi doganali per
macchine temporaneamente importate per l'esecuzione dell'opera, nell'ipotesi in
cui le stesse non vengano riesportate. Naturalmente la durata del bond in tal
caso è speculare all'esecuzione dei lavori: bisogna tuttavia prestare attenzione
a macchine con durata fisica limitata nel tempo, ed inferiore a quella di
esecuzione del contratto principale.
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