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Fonti
normative
In
Italia possiamo parlare di una impostazione diversa da quella
classica del Project financing. In altri termini mentre la
impostazione classica incardina l'operazione di PF su una equa
ripartizione del rischio tra il soggetto promotore (quota di equity o
capitale di rischio) e le banche (quota di debito o prestito
obbligazionario), in Italia il rischio viene prevalentemente assunto
dal soggetto promotore. Questo spiega lo scarso successo in Italia
del PF, nonostante la copiosa normativa che procedura la
realizzazione delle opere pubbliche.
La
disciplina positiva del project financing è stata introdotta
per la prima volta in Italia con la legge 11 novembre 1998 n. 415,
cd. Legge Merloni-ter, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica
e fornire una modalità alternativa alla Finanza d'impresa per
la realizzazione di opere pubbliche, dove il finanziamento dell'opera
con capitale privato è solo parziale.
In
pratica, la legge del 1998 prevedeva una concessione "speciale"
per la costruzione e gestione di un'opera pubblica a favore del
soggetto che la realizza su terreno di proprietà pubblica; il
terreno viene dato in concessione d’uso oppure in diritto di
superficie. In cambio del terreno e degli utili di gestione, il
soggetto privato si accolla le spese di realizzazione.
La
norma del 1998 prevedeva anche che, nel caso in cui la gestione
dell’opera fosse particolarmente onerosa, il Comune poteva
contribuire alla sua realizzazione: detto contributo veniva concesso
a fronte di un controllo da parte dell’ Ente Pubblico sulle
tariffe praticate all’utenza (con la riforma del 2002, questa
clausola è stata abrogata, per cui di fatto le tariffe sono
libere).
Alla
legge n. 415/1998 ha fatto seguito la legge 1 agosto 2002 n. 166 (cd.
legge Merloni-quater), che ha ampliato il numero dei potenziali
soggetti promotori (includendovi le Camere di commercio e le
fondazioni bancarie ed ha abolito il limite temporale di durata della
concessione.
Le
novità introdotte dalla successiva legge 18 aprile 2005 (cd.
Legge comunitaria 2004) riguardano sostanzialmente il contenuto
dell'avviso pubblico che le Amministrazioni committenti sono tenute a
pubblicare per indicare quali opere possono realizzarsi con capitali
privati. Nel 2004, infatti, il legislatore nazionale ha dovuto
adeguarsi alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella
procedura d'infrazione n. 2001/2182, con cui si contestavano
all'Italia alcune difformità della legislazione nazionale con
quella comunitaria in materia di appalti pubblici.
Da
ultimo, il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163
del 2006, in vigore dal 1 luglio 2006), ha riunito in un unico corpo
le disposizioni sulla contrattazione pubblica e, negli articoli da
153 a 160 ha riscritto la disciplina nazionale del project financing,
abrogando tutte le leggi precedenti. Tuttavia la sostanza della
disciplina è rimasta pressoché identica.
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