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FINANZA AGEVOLATA
Cos’è
la finanza agevolata
Per
finanza agevolata si intende l’insieme degli investimenti a
favore delle imprese, che agevolano lo sviluppo di progetti in
termini di copertura del fabbisogno finanziario, affiancando
l’impresa durante tutte le fasi necessarie per l’ottenimento
delle agevolazioni, siano esse comunitarie, nazionali o
regionali.
Quindi, possiamo definire la finanza agevolata
qualsiasi strumento che il legislatore mette a disposizione delle
imprese in termini di “vantaggio competitivo” che si può
esprimere in termini economici, incidendo positivamente sullo
sviluppo aziendale, ristrutturando e rilanciando le imprese.
Pertanto, può considerarsi finanza agevolata anche una legge
che preveda, ad esempio, sgravi fiscali per l’assunzione
agevolata di personale disabile. Ma nel linguaggio comune del
termine, “finanza agevolata” si riferisce agli interventi
di legge che tipicamente vanno a finanziare attività di
investimento e di sviluppo aziendale.
La finanza agevolata non
deve mai prescindere dal concetto di “tipologia di investimento
ammissibile”, che deve indicare il tipo di investimento
(immobili, macchinari, ricerca, risorse umane, ecc.) ideato e dunque
possibile.
Alcuni strumenti non hanno un ambito specifico di
riferimento e quindi possono coprire più “tipologie di
investimento” (ad esempio la Legge Regionale 35/96, pensata
come legge “quadro” di sviluppo per la piccola e media
impresa, la quale prevede diverse misure a seconda del tipo di
politiche di sviluppo che l’azienda intende
perseguire).
Alcuni strumenti sono più particolari, nel
senso che risultano attivabili solo se l’investimento rientra
in una specifica tipologia di spesa ammissibile (ad es. la L. 46/82
artt. 14 e 16 riferita esclusivamente a politiche ed azioni di
ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica).
Per quanto
riguarda sempre gli strumenti legislativi, possiamo distinguere gli
interventi comunemente denominati “a
pioggia”
i quali non discriminano il progetto sulla base di logiche
qualitative ma erogano l’agevolazione per il semplice fatto che
l’investimento sia realizzato (ad es. la Legge 449/97), da
quelli “
mirati”
che erogano l’agevolazione sulla base delle caratteristiche
qualitative del progetto presentato, che viene valutato tecnicamente
in termini di corrispondenza con i principi, con lo spirito e con le
indicazioni specifiche dalla normativa (ad es. L. 215/92
sull’imprenditorialità femminile).
In ordine di
importanza presentiamo le principali
fonti
della finanza agevolata:
Legislazione
comunitaria:
Il legislatore di Bruxelles prevede un’ampia serie di
strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali,
ecc.), sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri
(e quindi direttamente utilizzabile dalle imprese) sia
indirettamente gestita dal legislatore nazionale (Governo o
Regioni).
Legislazione
nazionale:
Il Governo Italiano per mezzo dei vari ministeri promulga
continuamente una serie di leggi, decreti e regolamenti riferiti a
politiche di agevolazioni delle imprese.
Legislazione
regionale:
Le Regioni attuano delle politiche di intervento a favore delle
piccole e medie imprese attraverso la pubblicazione di numerose
leggi regionali di aiuto.
Strumenti
di finanza agevolata possono anche essere pensati e attuati dalle
Province, dai Comuni, dalle Camere di Commercio, e anche da enti
privati come le Associazioni di categoria e da Istituti bancari.
Criteri
di attribuzione
Il
problema principale consiste nel sapersi orientare tra le numerose
leggi per capire quali sono le opportunità da non perdere, e
soprattutto come riuscire a coglierle con la massima efficacia.
Accedere ai finanziamenti agevolati è un passo fondamentale
per lo sviluppo dell’impresa in quanto consente di acquisire
risorse per affrontare problemi e difficoltà che impediscono
all’impresa di svilupparsi. In questo caso l’imprenditore
ricopre un ruolo importantissimo, deve essere lui a conoscere le
differenze, i vantaggi e gli svantaggi, che intercorrono tra i
diversi tipi di agevolazione.
Una distinzione da fare è
quella tra strumenti di agevolazione diretti
e indiretti:
nel primo caso l’impresa riceve contributi sotto forma di
denaro, mentre nel secondo caso il beneficio è indiretto, cioè
l’impresa usufruisce di tagli fiscali a fronte di un
determinato investimento, oppure il beneficio può consistere
in una forma di garanzia su un finanziamento ottenuto da un Istituto
bancario a da una finanziaria.
Di seguito riassumiamo i vari
“tipi” di agevolazioni:
Contributo in conto
capitale:
consiste nel classico contributo “a fondo perduto”.
Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e
non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di
interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi
nei quali è prevista l’erogazione di un anticipo. Il
contributo viene concesso a fronte di un investimento
dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto
di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa
ed è calcolato in percentuale sul totale
dell’investimento. Il contributo viene erogato solo a
fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei
fornitori saldate).
Contributo
in conto esercizio (gestione):
corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per
quanto riguarda l’imposizione fiscale alla quale viene
assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene
identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di
competenza e per l’intero importo (per quanto riguarda la
tassazione dei contributi in conto capitale si rimanda alla
definizione di ESL1
e di ESN2
). Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per
contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità,
viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i
beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto.
Contributo in conto
interessi:
si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di
un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene
erogato direttamente dall’istituto finanziatore, il quale se
ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al
finanziamento dell’impresa beneficiaria. L’entità
dell’agevolazione è calcolata attualizzando la
differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve
distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali
condizioni di mercato da quella di approvazione dell’agevolazione. A
seconda degli strumenti di agevolazione, la data di decorrenza
dell’intervento è quella della data di stipula del
finanziamento piuttosto che la data di delibera dell’agevolazione.
Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell’ente
agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l’esito
positivo dell’istruttoria effettuata dall’istituto
finanziatore.
Mutuo
agevolato:
consiste in pratica in un contributo in conto interessi, dove la
stipula del finanziamento e la concessione dell’agevolazione
avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato,
viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L’agevolazione
consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di
interesse inferiore a quello di mercato. L’impresa, nel
caso non ottenga l’agevolazione, non ottiene neppure il
finanziamento a condizioni di mercato.
Contributo
in conto canoni:
è paragonabile a un contributo in conto interessi,
l’agevolazione (a fondo perduto) è concessa per
abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria
(leasing) stipulato a costi di mercato.
Concessione
di garanzia:
in alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire
garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti
l’imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo
scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia
normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
Beneficiari
e settori di appartenenza: piccole, medie e grandi imprese
Definizione di
piccola, media e grande impresa
I
criteri per distinguere le aziende che richiedono agevolazioni
finanziarie sono diversi e spesso sono combinati tra di
loro.
Elenchiamo i principali criteri:
per dimensione di
impresa (piccola, media, grande)
per
tipologia di attività (artigiana, turistica, di servizi,
ecc.)
per
settore produttivo (siderurgica, tessile, navale, ecc,)
per
localizzazione geografica (luogo dove viene realizzato
l’investimento).
La
distinzione per dimensione di impresa è senza dubbio la più
importante e rilevante.
Attualmente esiste solo una
definizioni di “piccola
e media impresa”
(PMI), considerando grandi imprese, per logica esclusione tutte le
altre.
Il
concetto di piccola e media impresa stabilito dall’Unione
Europea non va considerato in senso assoluto. Infatti, per esempio,
il legislatore italiano, può legittimamente stabilire limiti
dimensionali diversi e, talvolta, più restrittivi. Lo
stesso capita nel caso di programmi europei specifici che determinano
soglie non necessariamente coincidenti con quelle di PMI.
La
definizione è stata stabilita, a livello comunitario, nella
raccomandazione pubblicata sulla GUCE del 30/04/1996. Questa
raccomandazione risulta successivamente recepita dal legislatore
nazionale col decreto del Governo 18 settembre 1997 e dalla Regione
Lombardia col DGR. Regione Lombardia 37849. La normativa
comunitaria definisce la PMI attraverso tre criteri:
Numero di dipendenti
Fatturato/attivo
patrimoniale (requisito economico/finanziario)
Requisito
dell’indipendenza economica.
Ricordiamo
che i requisiti devono rientrare tutti e tre nelle soglie stabilite.
Numero
di dipendenti
Il
numero di dipendenti di un’impresa si calcola in base all’unità
lavorativa anno (U.L.A.), cioè il numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. Un esempio
pratico: 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l’anno
corrispondono a 120 U.L.A., 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6
mesi corrisponde a 0,5 U.L.A., 2 dipendenti a tempo pieno occupati
per 6 mesi corrispondono ad 1 U.L.A. Se nell’impresa lavorano
tra 1 e 49 U.L.A. essa è considerata piccola, se ne lavorano
tra 50 e 249 è considerata media, se il numero di U.L.A. è
superiore a 249 l’impresa è considerata grande.
Fatturato/attivo patrimoniale
I
criteri di fatturato
annuo
e totale di bilancio si possono alternare tra di loro nel senso che è
sufficiente che un’azienda rispetti un solo parametro per poter
essere inserita in una delle due categorie (piccola o media
impresa). Per fatturato annuo si intende l’importo netto del
volume di affari comprendente le vendite e le prestazioni di servizi
che costituiscono l’attività ordinaria dell’impresa,
diminuiti degli sconti ed abbuoni concessi alle vendite, dell’IVA
e delle altre imposte direttamente connesse con la vendita. I
limiti di fatturato per classificare le imprese sono i seguenti:
sono piccole imprese
quelle con un fatturato non superiore a 7 milioni di euro, oppure
con un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro
sono
medie imprese quelle con fatturato non superiore a 40 milioni di
euro, oppure con un bilancio annuo non superiore a 27 milioni euro
sono
grandi imprese quelle con un fatturato superiore a 40 milioni di
euro, oppure con un bilancio annuo superiore a 27 milioni di euro.
Il
totale
di bilancio:
viene calcolato secondo i criteri stabiliti nel DPR 689/74 e secondo
le previsioni dell'art. 2423 e ss. del Codice Civile. Sia il
fatturato che l’attivo patrimoniale sono quelli dell’ultimo
esercizio contabile approvato precedentemente la domanda di
agevolazione.
Zone
geografiche di intervento
La
definizione di “zona d’intervento” è molto
importante perché permette all’imprenditore di conoscere
se sul territorio in cui opera sono previsti strumenti
agevolativi. Alcune tipologie di finanziamento sono applicabili
sul tutto il territorio nazionale, altri si riferiscono a specifiche
zone, più o meno svantaggiate oppure prevedono percentuali di
agevolazioni differenti a seconda che l’investimento sia
realizzato o meno in queste zone. Quindi, la prima cosa da fare è
quella di valutare se la normativa di finanziamento è
applicabile al luogo dove si intende realizzare il progetto, in
alcuni casi, ha valenza la residenza dell’imprenditore che
dovrà gestirlo.
Alcuni
concetti territoriali
Di
seguito esamineremo alcuni concetti territoriali più
ricorrenti nelle leggi di agevolazioni (infatti, esistono ulteriori
criteri geografici):
Zone “obiettivo”
UE
Zone
in deroga art.87.3c del Trattato di Roma
Zone
a rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro (ex L.236/93)
Zone
di intervento per programmi specifici (ad esempio PIC)
Zone
obiettivo UE
In
questo obiettivo sono racchiuse le zone svantaggiate dell’UE
dove si concentra maggiormente l’azione legislativa della
comunità. Le zone prendono il nome dagli obiettivi, cioè
dalle politiche di sviluppo programmate su sei anni dall’UE
(attualmente sono in vigore quelli definiti per il periodo 2000-2006,
precedentemente si riferivano agli anni 1994-1999).
Per
realizzare tali obiettivi gli strumenti utilizzati dall’UE sono
il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR),
il Fondo Sociale Europeo (FSE),
il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG),
lo Strumento Finanziario di Orientamento per la Pesca (SFOP),
il Fondo di Coesione (destinato agli ultimi stati entrati nell’
UE con un PIL procapite inferiore al 90% a quello comunitario).
Lo
scopo dei fondi è quello di finanziare investimenti per
infrastrutture di base, riqualificare la forza lavoro e recuperare
aree industriali in declino.
Zone
in deroga art. 87c del Trattato di Roma
L’art.
3 del Trattato di Roma afferma che l’Unione Europea promuove
“un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia
falsata nel mercato interno”, cioè si disciplinano le
regole sulla concorrenza, vietando quei comportamenti che “sono
incompatibili con il mercato comune e tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di impresa e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune (art. 85)”. In specifico si stabiliscono le condizioni
di incompatibilità degli aiuti di Stato con le regole di
concorrenza vigenti nel mercato unico. L’art. è composto
da altri due paragrafi, che permettono al legislatore nazionale
interventi ammissibili.
In dettaglio l’art. 87 prevede
che:
Salvo deroghe, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
Sono
compatibili con il mercato comune:
gli
aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall’origine dei prodotti
gli
aiuti destinati a riparare i danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali
gli
aiuti concessi all’economia di determinate regioni della
repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione.
Possono
considerarsi compatibili con il mercato comune:
gli
aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove
il tenore di vita sia particolarlmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione
gli
aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure risolvere una grave
crisi economica di uno Stato membro
gli
aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività
o di alcune regioni, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse
gli
aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse
comune
le
altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Aiuti
di Stato
La
Commissione e la Corte di Giustizia dell’UE hanno stabilito che
si può considerare aiuto di Stato qualsiasi vantaggio,
suscettibile di valutazione economica, concesso dalle autorità
pubbliche a favore di un’impresa senza contropartita o con una
contropartita che vi corrisponda in misura minima. Attualmente
viene considerato “aiuto di Stato” ogni aiuto finanziato
con risorse statali, concesso da organismi pubblici o enti privati
autorizzati o istituiti dallo Stato (ad esempio sindacati,
associazioni di categoria, società di partecipazione e
gestione finanziaria o addirittura società commerciali). La
selettività è una caratteristica importante per
identificare un aiuto di Stato: non sono considerati aiuti i
“provvedimenti generali” di sostegno economico,
applicabili a tutte le imprese in tutti settori di produzione in
quanto espressione delle scelte di politica economica degli Stati (ad
esempio gli Stati sono liberi di imporre alle aziende il livello di
tassazione che ritengono più opportuno). È invece
considerato aiuto di stato una misura a favore di una singola azienda
o di un singolo settore produttivo.
Principi generali
Sono
considerati aiuti ammissibili quelli che per la loro esiguità
non mettono in pericolo la concorrenza (regola del “de
minimis”, della quale parleremo più avanti) e quelli
che, avendo per oggetto mercati esclusivamente nazionali o extra
comunitari, non incidono sulla concorrenza all’interno della
Comunità; in realtà, dal momento che è
sufficiente che la minaccia alla concorrenza nel mercato unico sia
potenziale, queste due ultime ipotesi sono state largamente svuotate
di significato. In pratica anche gli aiuti mirati a sostenere le
imprese su mercati nazionali o comunitari rientrano tra gli aiuti di
Stato disciplinati dalla normativa.
Competenze della Commissione
Nel
campo degli aiuti la Commissione ha le competenze più
importanti, in quanto.
Sorveglia che gli
Stati rispettino le regole sugli aiuti di Stato:
la Commissione deve accertare che le imprese non ricevano aiuti
illegali ed inoltre, accertarsi che gli aiuti già concessi
vadano a buon fine. La Commissione, quando lo ritenga necessario, ha
il potere (come prevede il regolamento 659/1999) di recuperare gli
aiuti concessi indebitamente più gli interessi legali.
Autorizza
discrezionalmente gli aiuti a singole imprese e regimi di aiuto nei
casi in cui gli Stati sono obbligati a notificarli preventivamente:
gli aiuti di stato devono essere notificati alla Commissione che ne
verifica non solo l’ammissibilità secondo il trattato,
ma anche la loro compatibilità con il mercato comune. La
notifica riguarda tutti gli aiuti (a parte le eccezioni per gli
aiuti “de minimis”)
Emana
regolamenti che disciplinano le condizioni in cui determinate
categorie di aiuti sono considerate sempre ammissibili e non
notificabili:
La Commissione stabilirà, esclusivamente per quanto riguarda
materie specificate dal regolamento, i limiti anche quantitativi e
tutte le modalità per cui gli stati potranno concedere aiuti
alle imprese senza dover richiedere l’autorizzazione alla
Commissione. Il Legislatore comunitario ha considerato che gli aiuti
in particolari settori (piccole e medie imprese, ricerca e
sviluppo formazione,
ecc.), se contenuti in limiti specifici, non costituiscono un
pericolo per la concorrenza ma anzi sono un importante strumento di
sviluppo sociale.
Aiuti
ammessi
Il
Trattato di Roma all’art. 92 (ora 87), stabilisce anche le
tipologie di aiuti che sono sempre ammessi:
Aiuti di Stato a
carattere sociale concessi al singolo consumatore senza
discriminazioni di origine del prodotto. Ad esempio sono stati
considerati tali, gli aiuti sulla rottamazione dei veicoli in quanto
l’aiuto era concesso al consumatore e non alle case
automobilistiche ed in condizioni di parità tra le case
automobilistiche nazionali ed estere.
Aiuti
in caso di calamità naturali od altri eventi eccezionali.
Aiuti
giustificati dalla divisione della Germania.
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