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GLI
EFFETTI FISCALI DEL FALLIMENTO PER IL CREDITORE
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GLI EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
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Gli effetti ai fini delle imposte dirette
(IRE/IRES)
Il
comma 5 dell'art. 101 del T.U.I.R. prevede che: "Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo
non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano
da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il
debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi."
Non sono necessari commenti aggiuntivi.
Gli effetti ai fini delle imposte dirette
(IRAP)
Ai sensi dell'art.
5 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 le perdite su crediti sono escluse dai costo
di produzione (di cui alla lett. B) dell'art. 2425) deducibile dal valore della
produzione, e pertanto concorrono a formare la base imponibile IRAP.
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