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La disonestà paga... solo le imposte
Un patteggiamento in sede penale alla base
della ripresa a tassazione dei proventi illeciti
La sentenza penale pronunciata su richiesta delle parti ("patteggiamento",
articolo 444 del Codice di procedura penale) può valere nel processo tributario
come "prova provata" di un reddito imponibile esattamente definito.
Su tale base, la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha giudicato
corretto l'operato dell'ufficio locale che ha emesso un avviso di accertamento a
carico di un agente assicurativo che aveva riscosso i premi mensili dei clienti
e li aveva tenuti per sé: un ingiusto guadagno da tassare tra i "redditi
diversi", ai sensi dell'articolo 14 della legge 537/1993.
La vicenda
"Durante autonoma attività di Polizia Tributaria, il Comando rilevava presso il
Tribunale di Trento la sentenza n. 115 del 03/02/2003". Così scriveva la Gdf nel
processo verbale di constatazione del settembre 2005. Con tale provvedimento, i
finanzieri chiedevano all'ufficio locale delle Entrate di Trento di accertare
una maggiore imposta a carico dello "sfortunato" ma furbo contribuente, già
condannato per truffa e appropriazione indebita, e ora finito casualmente sotto
la lente di ingrandimento del Fisco. Si trattava di un procacciatore d'affari
che, agendo per conto di una nota compagnia assicurativa, s'era intascato i
premi delle polizze dei clienti per un totale di 42mila euro circa. Questa
somma, frutto di un reato penale, come avrebbe dovuto essere trattata sul piano
fiscale? L'autore del reato avrebbe dovuto indossare il cappello di "onesto"
contribuente al momento della compilazione del modello Unico e dichiarare il
profitto, anche se conseguito in modo illecito? Ovviamente sì per l'agenzia
delle Entrate, che si appellava all'articolo 14 della legge 537/1993, laddove,
al comma 4, è stabilito che i proventi derivanti da fatti, atti e attività
qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già
sottoposti a sequestro o confisca penale, devono rientrare nella categoria dei
redditi diversi.
Il contribuente, tuttavia, contestava l'avviso di accertamento e portava la
questione al giudizio della Commissione tributaria. Elemento a suo favore era
una argomentazione non priva di coraggio: l'Amministrazione finanziaria non può
ritenere accertata l'esistenza di un reddito corrispondente alle cifre indicate
in un capo d'imputazione di una sentenza penale, dovendosi tener conto se quella
sentenza è stata pronunciata su "richiesta della parte". Una sentenza derivante
da patteggiamento non è di per sé in grado di fornire prova incontestabile e
adeguata del tipo di responsabilità dell'imputato. E di più, una sentenza di
patteggiamento non può fornire il quantum che costituirebbe l'ammontare di un
presunto profitto. Questo l'arroccamento difensivo del contribuente. Il punto è:
può l'ufficio delle Entrate considerare reddito imponibile, senza sconti e tale
e quale, quella cifra che una sentenza di patteggiamento già quantifica come
"ingiusto profitto", "illecito arricchimento" e simili?
La sentenza
"Il linea di fatto è pacifico che il ricorrente contribuente ebbe ad incassare
somme versate da vari clienti…senza preventiva autorizzazione od accordo con
l'Assicurazione…Secondo il contribuente dette somme non configurerebbero reddito
non essendo mai entrate a far parte del suo patrimonio…L'argomento non può
essere condiviso. In realtà, egli si procurò ingiusto profitto". Così ha
decretato il giudice tributario di Trento, riconoscendo che il "reddito diverso"
è esattamente pari alla cifra dell'indebita appropriazione confessata e
condannata sul piano penale. Dunque, l'avviso di accertamento dell'ufficio delle
Entrate e il pvc della Guardia di finanza, "facendo propri gli elementi di fatto
desumibili dalla sentenza penale pronunciata su richiesta delle parti, hanno
correttamente riconosciuto valenza probatoria al patteggiamento".
Il reddito imponibile su cui accertare le maggiori imposte ai fini Irpef e Irap
è incrementato della somma esatta già definita, individuata e quantificata in
sede penale.
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