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LE
GARANZIE DEL CONFIDI
Garanzia
a prima richiesta:
Il Confidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate)
con tutto il suo patrimonio, e, al verificarsi del default
dell'azienda, viene escusso a semplice richiesta della Banca
garantita.
Garanzia
Sussidiaria:
Il concetto della garanzia mutualistica si è evoluto negli
anni. Il confidi facilita l’accesso al credito attraverso i
Fondi Consortili, costituiti sia attraverso risorse pubbliche sia
attraverso i contributi degli imprenditori associati. Con i Fondi
Consortili il confidi, in virtù di specifiche convenzioni,
istituisce presso gli intermediari bancari dei Fondi di Garanzia, che
fungono da leva per la erogazione di credito, secondo un
moltiplicatore riconosciuto in base alla rischiosità del
confidi stesso.
Il
moltiplicatore può variare da uno a trenta. Normalmente al
confidi viene assegnato un plafond di utilizzo. Sui finanziamenti
erogati dalla banca, in caso di insolvenza, il Fondo assume una
percentuale di rischio compresa tra il 5% e il 100%, secondo la
tipologia del finanziamento e la sua destinazione. In caso di default
dell’impresa, la garanzia è accantonata dalla banca e
definitivamente incassata dopo aver escusso, in via prioritaria, il
debitore principale ed i suoi eventuali fideiussori. La banca
convenzionata ha il diritto di accedere al Fondo del confidi, in via
sussidiaria, per la quota di garanzia prevista negli accordi .
Co-garanzia
e contro-garanzia
Il
confidi può condividere il rischio con altri confidi di
secondo livello, attraverso la co-garanzia, o garantire la propria
esposizione con la contro-garanzia. L’attività di
co-garanzia, così come quella di contro-garanzia, è
realizzata attraverso consorzi di secondo grado, normalmente a
livello regionale, o attraverso risorse destinate dal FEI (Fondo
Europeo degli Investimenti), dallo Stato e dalle Regioni a migliorare
il posizionamento del rischio dei confidi.
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