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Novità non di poco conto per i contribuenti, è contenuta nell'art. 31 del D.L.
78/2010 che entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio.
La norma preclude la possibilità di procedere a compensazioni dei crediti
erariali nel caso in cui il contribuente abbia di contro debiti erariali
iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro,per i quali sia scaduto il
termine di pagamento.
Sono dunque due le condizioni ostative alla compensazione:
1) iscrizione a ruolo
2)scadenza del termine previsto per il pagamento( 60 gg. successivi).
In assenza di direttive esplicite in tal senso, il divieto non dovrebbe trovare
applicazione sui ruoli scaduti prima del 1°gennaio 2011. I
periodi a cavallo di anno, invece, dovrebbero rilevare come ostativi alla
compensazione: per esempio nel caso di una cartella notificata nell’ultimo
periodo (novembre, dicembre) i 60 gg. successivi utili per effettuare il
pagamento risulteranno "pendenti" al 1° gennaio del prossimo anno.
Non è ancora chiaro se tra i debiti earaiali siano da comprendersi anche quelli
nei confronti di Enti Previdenziali.
Rimane invece possibile la detrazione imposta da imposta.
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