CODICE ETICO M&A
Sezione
I - Ambito di Applicazione
Il
presente Codice Etico si rivolge ad Advisor Finanziari che
operano nell'ambito di
operazioni
M&A (di seguito "Advisor M&A"). In tale
ambito, per Advisor M&A si
intendono
operatori che svolgono professionalmente attività di
assistenza finanziaria e
negoziale
a soggetti fisici e/o giuridici coinvolti in operazioni di M&A.
Nello specifico,
per
operazioni di M&A si intendono processi finalizzati ad
acquisizioni, cessioni e/o
fusioni
tra gruppi, società e/o complessi aziendali.
Per
svolgere in modo professionale tale attività di
assistenza finanziaria e negoziale
nell'ambito
di operazioni M&A, si ritiene necessario che l'Advisor M&A
abbia le seguenti
caratteristiche:
ƒ
una struttura specificatamente dedicata all'attività di
M&A;
ƒ
un modello organizzativo interno caratterizzato da una struttura
basata su diversi
livelli
decisionali e operativi;
ƒ
un modello organizzativo interno caratterizzato da processi e/o
procedure definiti e
condivisi;
ƒ
un approccio sistematico al mercato in un'ottica di lungo periodo.
Sezione
II - Principi Generali
L'Advisor
M&A svolge la propria attività professionale, fermo
restando la normativa
vigente,
sulla base dei comuni principi etici di:
ƒ
onestà e correttezza;
ƒ
indipendenza;
ƒ
oggettività;
ƒ
assenza di conflitto di interessi;
ƒ
legalità;
ƒ
professionalità.
Sezione
III - Rapporti con i Clienti
Art.
1 - Origine dell'incarico
L'Advisor
M&A si impegna a verificare che lo scopo e gli obiettivi
dell'incarico e, più in
generale,
le finalità dell'operazione nella quale è
chiamato a prestare la propria
assistenza,
sottendano possibili situazioni non in linea con i Principi Generali
di cui alla
sezione
precedente e, se del caso, a rinunciare all'incarico.
Art.
2 - Trattamento delle informazioni
Nei
rapporti con i clienti, l'Advisor M&A si impegna a:
ƒ
trattare le informazioni in modo riservato,
confidenziale e ad utilizzarle
esclusivamente
ai fini dello specifico incarico fintanto che esse non siano
diventate
di
dominio pubblico;
ƒ
garantire puntualità e trasparenza nel passaggio
delle informazioni raccolte o
ricevute
da Terzi;
ƒ
non omettere di comunicare le informazioni ricevute o raccolte che
siano rilevanti
per
la realizzazione dell'operazione, nè di alterarle
deliberatamente;
ƒ
non fornire informazioni di natura riservata di cui è
entrato in possesso nello
svolgere
qualunque altro incarico e/o affare in connessione con
prestazioni di
servizi
a favore di altri soggetti che non siano diventate di dominio
pubblico;
ƒ
rappresentare in modo veritiero e fedele le informazioni
ricevute o raccolte nel
corso
del mandato.
Art.
3 - Modalità di svolgimento dell'incarico
Nello
svolgere il proprio incarico, l'Advisor M&A si impegna a:
ƒ
formalizzare il mandato per iscritto con chiara evidenza della
attività da svolgere
per
il completamento dell'operazione;
ƒ
utilizzare approcci e metodologie tecniche riconosciute dalla più
comune prassi di
mercato;
ƒ
evidenziare esaustivamente le assunzioni/ipotesi utilizzate in
ambito valutativo ai
fini
della determinazione del prezzo o del valore economico o della
valutazione di
un'offerta
ricevuta o effettuata e sottolineare che i risultati ottenuti sono,
in ogni
caso,
frutto di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati;
ƒ
utilizzare una comunicazione chiara e trasparente, evidenziando
altresì i rischi e le
criticità
connessi alla natura e oggetto dell'incarico;
ƒ
specificare, compatibilmente con la natura dell'incarico:
ƒ
le possibili tempistiche di svolgimento dello stesso (fatta
salva l'effettiva
disponibilità
di informazioni secondo i tempi e le modalità
previste, oltre che
l'effettivo
allineamento di tutti i soggetti eventualmente
coinvolti
nell'operazione
alle stesse);
ƒ
le eventuali criticità connesse;
ƒ
la tipologia di operazione o processo da perseguire.
Art.
4 - Team di lavoro
Nello
strutturare l'azione dell'incarico, l'Advisor M&A si impegna a:
ƒ
avvalersi di un team adeguato, in termini di
professionalità, competenza e
seniority,
alle esigenze dell'incarico;
ƒ
dedicare le risorse e l'impegno necessari per
l'espletamento dell'incarico, anche
sulla
base di quanto concordato con il cliente.
Art.
5 - Conflitto di interessi
L'Advisor
M&A agisce nell'interesse esclusivo del cliente e si impegna a:
ƒ
ricevere il mandato solo da una delle Parti salvo casi
particolari, quando è volontà
delle
Parti di conferire congiuntamente il mandato;
ƒ
verificare l'esistenza di potenziali conflitti di
interesse prima e durante lo
svolgimento
dell'incarico e a comunicarli tempestivamente al cliente laddove
siano
presenti
e/o emergenti, fermo restando quanto previsto dalla legge;
ƒ
non porre in essere, ovvero a non essere oggetto di azioni (che
possano anche solo
essere
interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali e di
cortesia),
rivolte
ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi
attività e che
possano
influenzare l'indipendenza di giudizio e/o indurre ad
assicurare un
qualsiasi
vantaggio.
Art.
6 - Corrispettivi
L'Advisor
M&A struttura il proprio schema di remunerazione secondo
la prassi di
mercato,
impegnandosi ad esplicitare in modo più chiaro possibile lo
stesso al cliente e
basandosi
sull'oggetto specifico dell'eventuale operazione, sulla natura
dell'incarico,
sull'impegno
richiesto, sui rischi connessi e sul valore apportato.
Laddove
vi sia una stretta correlazione tra la remunerazione (o parte della
stessa) e i
tempi/durata
dell'incarico, l'Advisor M&A si impegna a rendere edotto
il cliente, in
piena
trasparenza, di tale nesso.
Sezione
IV - Rapporti con i Soggetti Terzi
Art.
7 - Rapporti con le controparti
Nei
rapporti con le controparti, l'Advisor M&A si impegna a:
ƒ
trattare le informazioni in modo riservato,
confidenziale e ad utilizzarle
esclusivamente
ai fini dello specifico incarico, garantendo puntualità e
trasparenza
nel
passaggio delle stesse;
ƒ
non alterare deliberatamente le informazioni ricevute;
ƒ
fare in modo che, per quanto di sua competenza e sulla base di
quanto concordato
con
il cliente, tutte le parti coinvolte nell'operazione si
attengano alle opportune
accortezze
in termini di confidenzialità e riservatezza.
Art.
8 - Rapporti con altri soggetti terzi
Nei
rapporti con altri soggetti terzi, l'Advisor M&A si impegna a:
ƒ
garantire che le informazioni di carattere confidenziale acquisite
dalla clientela e/o
dalle
controparti non siano comunicate a soggetti terzi all'esterno della
società;
ƒ
non diffondere, in ogni caso, notizie o commenti falsi o
tendenziosi;
ƒ
utilizzare un linguaggio improntato alla cautela e alla
moderazione, al fine di
evitare
ogni ingiustificata e/o inopportuna interpretazione (da parte
dell'opinione
pubblica
e/o di soggetti terzi) su fatti relativi al
proprio incarico.
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