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Cartelle "a rate". Più vantaggi dalle nuove
regole
Pagamenti alleggeriti per il contribuente. Maggiore
sicurezza per l'Amministrazione
Il decreto "milleproroghe" ha messo mano, tra le altre, alle regole applicabili
alla rateazione delle cartelle di pagamento. Tra le novità di maggior rilievo
spiccano l'estensione del periodo di dilazione (da 60 a 72 rate) e il
trasferimento della competenza a valutare i presupposti della domanda dall'ente
creditore all'agente della riscossione.
A queste vanno aggiunte le modifiche apportate, al quadro normativo, dalla
Finanziaria 2008. Così, il limite dell'importo iscritto a ruolo oltre il quale,
per poter beneficiare della dilazione di pagamento, è necessario presentare
idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) è passato da 50 milioni
di lire a 50mila euro. Altri soggetti, inoltre, sono stati individuati, in
aggiunta a banche e assicurazione, quali autorizzati a poter prestare la
relativa garanzia (si fa riferimento ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
- Confidi). Dal 1° gennaio 2008, inoltre, il credito iscritto a ruolo potrà
essere garantito ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 602/1973 ovvero dall'ipoteca
volontaria iscritta su un immobile di proprietà esclusiva del debitore.
Tale quadro viene ulteriormente delineato da nuovi e importanti indirizzi
comportamentali forniti dalla direttiva Equitalia 2070/2008, con cui la
procedura amministrativa dell'istituto trova maggiore trasparenza e chiarezza.
La rateazione
L'istituto, così come disciplinato dall'articolo 19 del Dpr 602/73, regola le
modalità con cui l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere che il
pagamento delle somme iscritte a ruolo venga effettuato ratealmente. Questo a
condizione che il contribuente versi in una situazione di temporanea e obiettiva
difficoltà a provvedere al pagamento dell'intero importo richiesto.
Secondo quanto sancito nella vecchia formulazione della norma, l'istanza doveva
essere presentata all'ente creditore, a pena di decadenza, prima che avesse
inizio la procedura esecutiva. La ripartizione del pagamento poteva essere
dilazionata sino a un massimo di 60 rate. In alternativa, poteva essere concessa
una sospensione della riscossione per un anno, suddividendo poi il debito
tributario in un massimo di 48 rate. Nel caso in cui l'importo su cui veniva
chiesta la dilazione superava 50 milioni di vecchie lire (25.312,99 euro), la
possibilità di usufruire dell'agevolazione di pagamento veniva subordinata alla
presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria.
Rispetto a tale quadro, sono diversi, come accennato, gli elementi di novità.
Cambia innanzitutto il destinatario della domanda di rateazione. Mentre,
difatti, in passato era l'ente creditore a dover valutare i presupposti della
condizione per la concessione di tale beneficio, oggi tale competenza viene
attribuita all'agente della riscossione.
La modifica ha rilevanza di carattere procedurale. In tal modo, l'iter, che
nella prassi richiedeva tempi lunghi a causa degli adempimenti posti a carico
degli uffici (al fine di valutare l'esistenza dei presupposti), tra i quali, ad
esempio, anche la richiesta di certificazione fatta proprio al concessionario
sulla posizione debitoria complessiva nei confronti dell'Amministrazione
fiscale, oggi vengono attribuiti all'agente di riscossione, il quale rappresenta
il destinatario naturale di tale attività, poiché non solo conosce in maniera
dettagliata la posizione debitoria fiscale del contribuente ma è di fatto il
soggetto che si porrà in relazione con quest'ultimo nella fase di riscossione
frazionata.
In tal modo, viene garantito il diritto del contribuente a poter conoscere
l'esito di una procedura in tempi brevi, evitando di doversi rapportare con più
soggetti, sollevando, nel contempo, l'ufficio da un'attività che richiede per
sua natura l'ausilio dell'agente della riscossione. Un secondo elemento di
novità è costituito dall'estensione del periodo di dilazione. Il numero massimo
di rate concedibili è passato da 60 a 72, anche se è stata eliminata la
possibilità di sospendere l'esecuzione del pagamento, garantendo così
l'immediata riscossione del tributo seppur in maniera frazionata.
Come accennato all'inizio, ulteriori novità sono state introdotte dalla
Finanziaria. E' stato innalzato da 50 milioni a 50mila euro il limite di importo
oltre il quale, per poter beneficiare del pagamento rateale, deve essere
prestata idonea garanzia. Garanzia che potrà essere prestata, oltre che dagli
ordinari istituti bancari e assicurativi, anche dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli appositi elenchi previsti dal Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Inoltre, in alternativa alle suddette forme di garanzie, dal 1° gennaio 2008 il
credito iscritto a ruolo potrà essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi
dell'articolo 77 del Dpr 602/1973 (che disciplina l'iscrizione di ipoteca
nell'ambito della riscossione coattiva) ovvero, dietro espressa autorizzazione
dell'ufficio creditore, dall'ipoteca volontaria iscritta su un immobile di
proprietà esclusiva del debitore (o di un eventuale terzo datore di ipoteca) per
una somma pari al doppio dell'importo iscritto a ruolo. Tale ipoteca, le cui
spese sono totalmente a carico del contribuente, non è soggetta all'azione
revocatoria fallimentare.
Infine, non esiste più alcun limite temporale alla possibilità di presentare
istanza di rateazione. L'abrogazione del secondo comma del citato articolo 19
comporta il venir meno dell'"onere" di presentare la relativa domanda, a pena di
decadenza, prima che abbia inizio la procedura esecutiva tendente al recupero
del credito.
Alle importanti novità introdotte dalla norma, si devono aggiungere le ulteriori
indicazioni fornite dalla direttiva 2070/2008, con cui Equitalia, dando
omogeneità e uniformità ad alcuni specifici e importanti aspetti dell'istituto,
dà impulso a una procedura amministrativa chiara e trasparente.
Innanzitutto, alla richiesta di dilazione, che dovrà riguardare l'intero importo
delle cartelle scadute, e non solo una parte di esse, gli agenti della
riscossione dovranno notificare al contribuente una comunicazione di avvio del
procedimento, con la quale viene individuato anche il responsabile del
procedimento. Di contro il contribuente dovrà fornire un domicilio speciale
valido per tutte le comunicazioni relative al procedimento di dilazione.
La conclusione dell'istruttoria, sia essa di accoglimento o di rigetto, deve
sempre essere comunicata e motivata, entro 90 giorni dalla presentazione
dell'istanza. Nei confronti di tale comunicazione, il debitore potrà fornire
delle osservazioni entro dieci giorni e, in caso di silenzio o di rigetto di
tali osservazioni, l'agente della riscossione deve notificare al contribuente un
formale provvedimento motivato. Nel provvedimento di accoglimento, che deve
contenere il piano di ammortamento, le cui rate, tutte di pari importo tranne la
prima, non potranno essere inferiori ai 100 euro, se non in casi di particolare
e comprovata indigenza, dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo per
il pagamento della prima rata. Il ritardato pagamento della prima rata e il
mancato pagamento di due rate consecutive fa decadere dal beneficio: in tal
caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica
soluzione non rateizzabile.
Come già accennato, per poter concedere il beneficio, il concessionario deve
accertare l'esistenza della temporanea difficoltà. In tal senso, la direttiva ha
individuato cinque situazioni che soddisfano tale circostanza:
" la carenza temporanea di liquidità finanziaria
" lo stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio, quali
situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi
di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali
" la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo
" la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al
pagamento di tributi o contributi
" la precaria situazione reddittuale.
Tale elencazione non ha carattere tassativo, ma risulta solo esemplificativa;
difatti, Equitalia si è riservata di fornire in futuro ulteriori indicazioni che
permettano di ampliare la casistica.
Non solo, ma la nota fornisce anche delle soglie comportamentali. Per i debiti
inferiori ai 2mila euro, vi sarà una corsia preferenziale, che impone al
concessionario di concedere la rateazione, per un massimo di 18 rate,
semplicemente sulla base di un'autocertificazione del debitore; pertanto, su
tali importi il beneficio sarà concesso solo sulla base della richiesta del
debitore. Per i debiti fino a 10mila euro, ci sarà una verifica semplificata di
tale condizione. Per i debiti fino a 50mila euro, gli accertamenti saranno
effettuati, mentre oltre questa soglia interverrà la necessaria presentazione di
idonea garanzia.
La direttiva fornisce, poi, importanti indicazioni in merito a misure cautelari
e procedure esecutive. Difatti, la presentazione dell'istanza non determina la
revoca delle misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteche) precedentemente
adottate e non inibisce l'eventuale azionamento di nuove misure cautelari.
Mentre la concessione del beneficio preclude l'avvio di nuove misure esecutive e
inibisce la continuazione di quelle in essere. Su tale ultimo aspetto vi è però
un margine discrezionale, nel senso che Equitalia si riserva di effettuare
valutazioni caso per caso, potendo, quindi, valutare l'opportunità di continuare
o meno tale procedura. Da un lato si evitano manovre dilatorie del contribuente,
dall'altro si limita il rischio del venir meno degli strumenti di tutela del
credito erariale.
Infine, la procedura si perfeziona con il pagamento della prima rata, la quale
conterrà gli interessi di mora, gli aggi di riscossione, le spese della
procedura esecutiva e quelle di iscrizione di fermo amministrativo e di ipoteca.
Con il pagamento della prima "maxi-rata", l'agente della riscossione revoca le
misure cautelari già adottate e il contribuente perde la qualifica di soggetto
inadempiente che determina il blocco dei pagamenti di crediti superiori ai
10mila euro da parte della Pubblica Amministrazione.
L'istituto, così concepito, risulta maggiormente flessibile. L'estensione del
periodo di dilazione, l'innalzamento del limite oltre il quale è necessario
presentare apposita garanzia al pagamento rateale, l'eliminazione del termine
entro cui presentare la domanda, costituiscono circostanze che offrono da un
lato maggiore attenzione al contribuente, il quale potrà far ricorso a tale
forma di pagamento agevolata con minori costi e con minor fatica e, dall'altro,
giova all'Amministrazione in termini di efficacia dell'attività di riscossione.
Inoltre, il trasferimento di competenza dall'ente creditore all'agente di
riscossione snellisce notevolmente la procedura. L'intervento di un solo
soggetto elimina alcune fasi del procedimento, riducendo i tempi dell'attività.
Il compito di rilevare l'esistenza dei presupposti normativi in capo
all'istante, ora attribuito all'agente di riscossione, finalizzato alla
concessione dell'agevolazione e alla determinazione del numero di rate
concedibili, risulta di più facile e immediata esecuzione.
La connotazione di maggiore apertura dell'istituto della rateazione verso il
contribuente rappresenta, in conclusione, un'opportunità, sia per quest'ultimo,
che può chiudere la propria posizione debitoria nei confronti dello Stato
mediante un pagamento rateale, sia per la stessa Amministrazione, che potrà
vedere soddisfatto il suo credito, rinunciando all'immediato pagamento.
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