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Le assicurazioni sulla vita (o polizze vita) sono contratti che
prevedono, dietro pagamento di un premio, la corresponsione di un capitale o di
una rendita al verificarsi di determinati eventi legati alla vita
dell'assicurato, a favore del contraente o di un soggetto terzo indicato come
beneficiario.
Le polizze vita coinvolgono vari soggetti:
Il contraente: soggetto che sottoscrive, paga i premi e
puo' esercitare tutti i diritti del contratto (recesso, riscatto, etc.).
L'assicurato: persona sulla cui vita e' stipulato il
contratto. Se diverso dal contraente deve firmare per accettazione.
Il beneficiario: persona indicata dal contraente
come destinataria delle somme assicurate. Tale indicazione puo' avvenire alla
stipula o successivamente, con una dichiarazione o con un testamento. Allo
stesso modo la designazione del beneficiario e' revocabile, con la
particolarita' che la revoca non puo' esser fatta dagli eredi dopo la morte del
contraente, ne' qualora il beneficiario, al verificarsi dell'evento, abbia
dichiarato di voler profittare del beneficio (art.1921 c.c.).
La compagnia di assicurazione: deve essere
specificatamente autorizzata dall'ISVAP ad operare in Italia nel settore delle
assicurazioni vita. Attenzione, se si sceglie una compagnia di un Paese della
Comunita' diverso dall'Italia, e' possibile che la legislazione applicabile sia
diversa. La legge italiana vale solo per la fase precontrattuale nel caso di
adesione a distanza (via Internet, telefono, etc.). Si veda piu' avanti.
Eventuali intermediari assicurativi (agenti, broker, sim,
banche, uffici postali, etc.) devono essere registrati nel registro pubblicato
sul sito dell'ISVAP.
Talvolta possono essere proposte offerte da agenti/venditori
di una rete di multilevel marketing, in cui e' prevista la possibilita', per
il sottoscrittore, di diventare a sua volta venditore con percezione di un
guadagno sia sui contratti personalmente venduti sia su quelli venduti da coloro
che questi ha "arruolato". A parte gli ovvi consigli di estrema cautela nel
sottoscrivere questi contratti, e' bene sapere che non possono essere vendute in
questo modo le polizze unit-linked, index-linked.
A seconda delle loro caratteristiche si puo' parlare di
assicurazioni caso vita (la compagnia assicuratrice versa il capitale o la
rendita nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto),
assicurazioni caso morte (la compagnia assicuratrice versa il capitale o
la rendita in caso di morte dell'assicurato) oppure assicurazioni miste
(combinazione delle due forme).
ASSICURAZIONI "CASO MORTE"
Sono dedicate a chi ha esigenza di salvaguardare i propri cari in
caso di decesso, per esempio perche' unico percettore di reddito in una famiglia
gravata da un mutuo o da altri debiti.
Il rischio in queste polizze grava solo sulla compagnia, che
calcola quindi i premi da pagare in base ad esso, rispetto a tavole statistiche
sulla mortalita'. Il premio ha entita' diversa, quindi, al variare dell'eta' del
contraente, delle sue abitudini di vita, etc. Il premio potrebbe aumentare
nell'ipotesi in cui lo stato di salute dell'assicurato peggiori gravemente
rispetto al momento della sottoscrizione.
Esse possono distinguersi in
- polizze caso morte temporanee dette anche "puro rischio"
o "a fondo perduto", perche' se non si verifica il decesso dell'assicurato nei
termini stabiliti i premi versati vengono persi e restano nelle casse della
compagnia;
- polizze caso morte a vita intera: il versamento del
capitale o della rendita avviene alla morte dell'assicurato, indipendentemente
da quando questa si verifica.
ASSICURAZIONI "CASO VITA"
Avrebbero la finalita' di trasformare un capitale in rendita,
sebbene siano da sempre vendute come strumento per accantonare risparmio. In
passato costituivano anche l'unica modalita' per sottoscrivere una pensione
integrativa, mentre oggi sono piu' adatte a questo scopo i fondi pensione.
Come gia' detto, nelle polizze "caso vita" pure la prestazione
della compagnia avviene nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza
del contratto. Sovente invece esse sono associate ad una polizza "caso morte"
temporanea, rientrando quindi nelle polizze miste di cui parliamo piu' avanti.
Possono essere:
- polizze a rendita immediata: viene versato un premio
unico al momento della sottoscrizione del contratto. La rendita viene versata
immediatamente o a partire dal primo anno, con scadenze stabilite
contrattualmente;
- polizze a rendita differita: il pagamento della rendita avviene dopo un
certo tempo definito contrattualmente, se l'assicurato e' ancora in vita.
- polizze a capitale differito (di capitalizzazione): il
premio puo' essere versato in un'unica soluzione oppure a scadenze fissate
contrattualmente. La compagnia versa una determinata somma (capitale) al
beneficiario nel caso in cui l'assicurato sia ancora in vita ad una certa data.
Nota importante
Nella realta' quasi la totalita' delle polizze "caso vita"
presenti sul mercato sono prodotti detti "a prevalente componente finanziaria",
veri e propri prodotti d'investimento che mischiano le caratteristiche delle
suddette categorie.
In esse la prestazione della compagnia (capitale o rendita) non
e' definita quantitativamente ma ne sono solo descritti i metodi di calcolo, e
soprattutto essa e' collegata all'andamento del prodotto finanziario
sottostante, con tutti i conseguenti rischi a carico del contraente. Da qui la
fondamentale importanza di inquadrare, oltre alle proprie esigenze, il proprio
profilo di rischio prima di scegliere il prodotto (si veda piu' avanti).
ASSICURAZIONI "MISTE"
Associano una "caso morte" con una "caso vita", quindi combinano
in vari modi tutte le caratteristiche gia' viste.
La prestazione della compagnia (pagamento della rendita o del
capitale al beneficiario) avviene sia nel caso in cui l'assicurato muoia sia nel
caso in cui sopravviva, rispetto alla scadenza del contratto.
I premi possono essere unici, annui costanti o rivalutabili. I
costi sono piuttosto alti, spesso superiori rispetto a quelli gravanti su due
polizze ("caso vita" e "caso morte") sottoscritte separatamente.
Si possono avere:
- polizze miste immediate: la prestazione "caso morte" e'
corrisposta al beneficiario alla morte dell'assicurato, a breve distanza di
tempo;
- polizze miste a termine fisso: la prestazione "caso
morte" puo' essere corrisposta solo alla scadenza del termine contrattuale,
anche se il decesso avviene prima.
Le polizze "caso vita" e miste possono rientrare in queste
categorie:
- polizze rivalutabili: polizze che prevedono
meccanismi di accrescimento delle prestazioni assicurate. Parte del premio
confluisce in una gestione finanziaria "separata", ovvero in un fondo di
investimento appositamente creato dalla compagnia assicuratrice e riservato a
tali polizze. Le prestazioni assicurate si rivalutano ogni anno in funzione
dell'andamento di tale gestione interna separata. Normalmente queste polizze
sono gravate da ingenti costi e producono bassi rendimenti;
- polizze index o unit linked: polizze sulla vita la
cui prestazione e' collegata all'andamento di determinati strumenti finanziari
in cui viene investito parte del premio versato (fondi comuni di investimento
per le Unit e investimenti in borsa per le index). Anche queste polizze
combinano normalmente costi piuttosto alti con rendimenti bassi rispetto al
rischio.
PRIMA DI FIRMARE
Prima di sottoscrivere il contratto e' necessario scegliere cio' che meglio
risponde alle proprie esigenze che, come abbiamo gia' visto, possono riguardare
la salvaguardia dei propri cari in caso di decesso, la costituzione di una
futura disponibilita' finanziaria, etc. etc.
Il primo documento che deve essere fornito e' il fascicolo
informativo, che si compone di una scheda sintetica, di una nota
informativa, delle condizioni contrattuali comprensive del regolamento
dell'investimento eventualmente sottostante, di un glossario e di un modulo di
"proposta di assicurazione".
Le note informative e le condizioni contrattuali dei prodotti
devono anche essere pubblicati sui siti della compagnia, visionabili da
chiunque.
La compagnia assicuratrice, o l'intermediario a cui ci siamo
rivolti, nel caso in cui si sottoscriva un prodotto con componente finanziaria,
deve anche verificare la nostra propensione al rischio raccogliendo tutta
una serie di informazioni, in modo da consigliare il tipo di investimento piu'
adatto. Il tutto deve risultare da un modulo/questionario che inquadra -oltre al
nostro profilo di rischio- anche la nostra conoscenza ed esperienza della
materia.
Se non si vogliono dare informazioni si deve firmare una
dichiarazione di rifiuto, mentre nel caso si voglia comunque sottoscrivere una
polizza che l'intermediario non ritiene adeguata alle nostre esigenze, si deve
firmare una dichiarazione dalla quale risulti che ci sono noti i motivi
dell'inadeguatezza.
Per approfondire queste nuove regole di sottoscrizione, dettate dalla
direttiva europea MIFID (Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari).
Per i contratti rivalutabili e di capitalizzazione deve anche essere fornito, al
piu' tardi al momento della sottoscrizione, il "progetto esemplificativo
personalizzato" inerente lo sviluppo del capitale o della rendita nonche'
dei premi versati, con evidenza, ad ogni scadenza annuale, dei valori di
riscatto e di riduzione. Si tratta di un documento redatto basandosi su stime
che serve a farsi un'idea dell'ipotetico andamento della polizza. Esso quindi
non vincola in alcun modo la compagnia rispetto al raggiungimento dei risultati
riportati.
NEL VALUTARE LE OFFERTE, FARE ATTENZIONE A....
- il tipo di prestazione offerta dalla compagnia, ovvero
il versamento del capitale o di una rendita;
- l'evento a cui la prestazione e' legata (vita, morte);
- il premio da pagare e la parte dello stesso che viene
investita. Ricordiamoche il premio puo' essere unico (pagato tutto in una
volta) o periodico. I premi annui possono essere pagati nel corso dell'anno in
modo frazionato, con aggiunta di costi che devono essere specificati;
- modalita' di pagamento del premio (assegno, bonifico,
addebiti automatici, etc.). Se il pagamento non viene fatto direttamente alla
compagnia ma ad un intermediario, nella proposta di assicurazione deve essere
inserita una formula di ricevuta che tale intermediario dovra' firmare;
- il numero dei premi minimi che debbono essere pagati per
poter maturare il diritto al riscatto o alla riduzione (vedi piu' avanti);
- i termini di riscatto della polizza e le relative penali.
Si tratta della possibilita' di chiedere la liquidazione anticipata del
capitale, a cui normalmente sono collegate penali che, soprattutto se il
riscatto avviene nel primo periodo, potrebbero non consentire nemmeno il
recupero dei premi versati (vedi piu' avanti);
- i costi che gravano sulla polizza (caricamenti e costi
di gestione). Questi costi sono compresi nel premio;
- i rischi finanziari legati alla prestazione;
- la durata della copertura assicurativa;
- le eventuali limitazioni di copertura in caso morte (per
esempio il suicidio, di solito escluso);
- la presenza di opzioni che consentano di convertire, a
scadenza, la rendita in capitale e viceversa;
- la possibilita' di differimento automatico di scadenza del
capitale o della rendita, ovvero la possibilita' di rimandare la riscossione
della prestazione ovviamente maggiorata rispetto al termine di "slittamento".
Fonte: Circolare ISVAP 551/2005, che contiene anche molte
utili informazioni sulla fase precontrattuale con copia dei documenti che vanno
forniti dalle compagnie (allegati). Se ne trova il link in calce alla scheda.
IL CONTRATTO
Dopo aver effettuato la scelta si deve sottoscrivere la
proposta di assicurazione inclusa nel fascicolo informativo. Il contratto si
conclude, a livello formale, nel momento in cui la compagnia accetta tale
proposta.
Attenzione! Si differenzia in tal senso la proposta-polizza
che talvolta viene proposta alla firma dagli intermediari. La sottoscrizione di
questa rende il contratto immediatamente concluso.
In alcuni casi puo' essere richiesta anche una visita sanitaria o
la compilazione di un questionario sanitario. Il valore di questo
documento e' piu' che formale, perche' in caso di informazioni non veritiere la
compagnia puo' rifiutare di pagare il capitale o la rendita o di ridurle.
Una volta concluso il contratto, il cliente dovra' riceverne la
polizza di assicurazione.
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Il contraente ha diritto a ricevere, in qualsiasi momento,
informazioni sull'evoluzione del rapporto assicurativo, con particolare
riferimento all'ammontare del valore di riscatto maturato (vedi piu' avanti), e
al riepilogo dei premi pagati ad una certa data. Cio' entro 10 giorni dalla
richiesta (Art.1 circolare ISVAP 403/2000).
Devono anche essere forniti con tempestivita' conteggi sul
capitale o sul valore di riscatto liquidati.
In caso di polizze unit linked ad ogni versamento del
premio dovra' corrispondere l'invio di una lettera dove viene specificata la
parte di esso investita. Per queste polizze, inoltre, e' previsto l'invio di
comunicazioni nel caso si verifichino perdite di oltre il 30% rispetto a quanto
investito, con successivi invii ogni volta si verificassero ulteriori perdite di
almeno il 10%.
Per le polizze rivalutabili, le unit linked e le index linked
viene inviato un estratto conto annuale entro 60 giorni dalla chiusura di ogni
anno solare. Per le unit linked e le index linked vengono inoltre pubblicati
-sui siti delle compagnie e sui quotidiani finanziari- il valore della quota del
fondo o, a seconda, del paramento di riferimento a cui la polizza e' collegata.
Sui siti delle compagnie devono inoltre essere disponibili i
rendiconti periodici delle gestioni e dei fondi.
Per qualsiasi tipo di polizza, infine, le compagnie devono
obbligatoriamente comunicare per iscritto -con modalita' che il contratto deve
prevedere- qualsiasi variazione delle condizioni contenute nel fascicolo
informativo consegnato in sede di sottoscrizione, anche quelle derivate da
modifiche normative.
I sottoscrittori devono anche essere informati preventivamente su
ogni eventuale scadenza di diritti di opzione che fossero previsti dal
contratto, nonche' di ogni trasformazione del contratto (fornendo un documento
informativo delle nuove condizioni).
Tutto cio' anche tramite tecniche di comunicazioni a distanza
(email, fax, etc.) a condizione che vi sia apposita autorizzazione del
sottoscrittore.
Fonte normativa: Circolari ISVAP 403/2000 e 551/2005.
MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno (in un
unica volta o ripartito in piu' rate, a seconda di cosa prevede il contratto) la
compagnia di assicurazione puo' agire giudizialmente entro sei mesi dalla
scadenza dello stesso al fine di recuperare quanto dovuto.
Non sono previste azioni di recupero, invece, per eventuali
mancati pagamenti che riguardino le rate dal secondo anno in poi. In questo caso
il codice civile prevede genericamente che la compagnia assicuratrice possa
risolvere il contratto per inadempienza trattenendo quanto gia' pagato.
Nella pratica, in questi casi il contratto semplicemente si
"sospende" e le somme assicurate si riducono (vedi il paragrafo successivo alla
voce "riduzione"). Determinante e' il tipo di contratto sottoscritto e le
condizioni che regolano questa facolta', perche' e' possibile che per maturare
il diritto alla riduzione si debbano versare un numero minimo di rate
(normalmente tre). Diversamente cio' che e' stato versato sarebbe perso.
Fonte normativa: codice civile art. 1924 .
REVOCA, RECESSO, RISCATTO E RIDUZIONE
Si puo' applicare la REVOCA dal momento della sottoscrizione
della proposta di assicurazione finche' non si sia venuti a conoscenza
dell'accettazione da parte della compagnia, ovvero quando il contratto non si e'
ancora concluso. Le modalita' per esercitare questo diritto devono essere
esposte nella nota informativa. Generalmente e' chiesta una raccomandata a/r a
cui deve seguire -entro 30 gg- il rimborso di quanto pagato escluse le spese di
emissione del contratto specificate nella proposta.
Se si e' sottoscritta una proposta-polizza non e' possibile
chiedere la revoca.
Dal momento in cui il contratto si conclude (accettazione della
proposta o firma della proposta-polizza), e' esercitabile il RECESSO, entro 30
giorni. Le modalita' per ottemperare devono essere descritte nella proposta
firmata.
E' necessario inviare una raccomandata a/r a cui deve seguire
-entro ulteriori 30gg- il rimborso dei premi eventualmente versati esclusa la
parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e le spese
di emissione dello stesso.
Attenzione, per le polizze unit linked viene normalmente
restituito il controvalore a quella data delle quote versate, che puo' divergere
molto dal valore originario versato. Dipende, ovviamente, dall'andamento dei
mercati e del prodotto finanziario sottostante la polizza.
Se non e' possibile revocare il contratto ne' recedere dallo stesso, non
resterebbe che estinguerlo chiedendo il RISCATTO, ovvero la liquidazione
anticipata del capitale. Questa operazione e' possibile dopo un certo numero di
anni specificati sul contratto (due per le polizze di capitalizzazione), e ad
essa sono normalmente collegate penali che, soprattutto se il riscatto avviene
presto, non consentono nemmeno il recupero dei premi versati.
Per tale motivo, se non si ha bisogno di rientrare subito in possesso dei soldi
gia' versati e' senz'altro meglio prendere il considerazione la RIDUZIONE,
ovvero semplicemente smettere di pagare i premi. In questo caso la polizza resta
in piedi con un capitale ovviamente inferiore a quello inizialmente previsto,
basato su quanto effettivamente versato. Normalmente la riduzione e' concessa
dopo aver pagato almeno tre annualita'.
Tutte queste facolta' devono essere ben descritte dal contratto,
con le modalita' precise di esercizio. Le compagnie devono inoltre mettere in
condizione i propri clienti di conoscere con tempestivita' la documentazione da
allegare alle richieste di riscatto.
Fonte normativa: Codice delle assicurazioni private art.
176 (revoca) 177 (recesso)
LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA
Per quanto riguarda la liquidazione della polizza (alla scadenza
o dietro "riscatto"), il contratto dovra' indicare in modo esaustivo tutta la
documentazione da allegare con ogni informazione utile. In taluni casi viene
allegato addirittura un modulo pronto.
La compagnia deve informare il cliente dell'approssimarsi della
scadenza del contratto con almeno un mese di anticipo, precisando quale
documentazione andra' prodotta per eseguire puntualmente la liquidazione
prevista.
La liquidazione deve poi avvenire con tempestivita', utilizzando
il termine di tolleranza previsto dal contratto (generalmente 30 giorni dalla
scadenza) solo quando effettivamente necessario (Art.4 Circolare ISVAP
403/2000).
Ricordiamo anche che il termine di prescrizione entro cui e'
possibile chiedere la liquidazione e' di due anni dalla scadenza o comunque dal
giorno in cui si e' verificato l'evento su cui il diritto si fonda (codice
civile art.2952 secondo comma, cosi' modificato dal DL 134/08).
PARTICOLARITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE A DISTANZA
Per le sottoscrizioni a distanza effettuate da soggetti
consumatori valgono le regole stabilite dal Codice del consumo agli articoli dal
67 bis al 67 vicies bis nella sezione titolata "Commercializzazione a distanza
di servizi finanziari ai consumatori" e agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e
57 per la disciplina inerente l'informativa sul recesso.
In particolare, per le assicurazioni vita sottoscritte a
distanza, le informazioni che il contraente deve obbligatoriamente ricevere
prima della sottoscrizione sono:
- gli elementi informativi di cui all’allegato 7B del
Regolamento ISVAP 5/2006 (attenzione! Dal 1/10/09 gli allegati sono cambiati.
Per visionare il documento aggiornato;
- la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o
del contratto offerto;
- il premio totale, che il contraente deve corrispondere,
compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del
contraente, relativo all’utilizzazione della tecnica a distanza.
Fonte normativa: Codice del consumo art.67 bis e segg.,
Regolamento ISVAP 5/2006 art.58 e segg. e Circolare 393/2000
ASPETTI FISCALI
Detrazione dei premi
I premi di una polizza vita "caso morte" o "mista" sono
detraibili -in sede di dichiarazione dei redditi- dall'imposta lorda per il 19%
di quanto versato nell'anno di riferimento, per un massimo di 1.291,14 euro.
Sono comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa
derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal
contratto (art.15 comma 1 lettera f del TUIR)
Nelle polizze "miste" deve essere specificata la parte di premio
relativa al caso morte, proprio perche' essa e' l'unica detraibile.
I premi delle polizze "caso vita", comprese quelle a prevalente
contenuto finanziario, non sono detraibili.
Tassazione del capitale/rendite
Per la tassazione del capitale o della rendita assicurati, e del
valore di riscatto, si distinguono a livello generico i seguenti casi:
- Capitale o rendita di polizze "caso vita" aventi prevalente
contenuto finanziario (vedi sopra le definizioni): costituisce reddito per
la parte eccedente i premi versati. Si considera allo stesso modo il capitale
convertito in rendita a seguito di opzione. Su questo reddito l'impresa
assicuratrice applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50%.
- Capitale o rendita di polizze "caso morte" o invalidita'
permanente: esenzione da qualsiasi imposta, Irpef ed eventuali imposte di
successione.
Attenzione! La tassazione delle polizze vita e' materia piuttosto complessa
e articolata. Si consiglia di far da se' solo se muniti di profonda conoscenza
della stessa. In alternativa ci si puo' affidare, per i calcoli e la
compilazione della dichiarazione dei redditi, ad un CAF o ad un
ragioniere/commercialista.
Fonte normativa: TUIR, dpr 917/86, art.44 comma 1 lettera
g) quater e art.45 comma 4, Dpr 600/73 art.26 ter e Legge 485/85 art.6 comma 4.
Nota importante: Il regime fiscale attualmente in vigore e' stato introdotto
nei 2001 dal d.lgs.47/2000 che ha modificato il TUIR detto sopra. Questo "nuovo"
regime riguarda i contratti stipulati (o rinnovati, anche tacitamente) dal
1/1/2001. Sul concetto di "rinnovo" puo' crearsi confusione, e per i contratti
firmati prima del 2001 potrebbero doversi applicare due regimi di tassazione
diversi, il "nuovo" e quello previgente. Si consiglia in questi casi la lettura
delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate n. 229E del 12/7/2002, n.111E del
15/5/2003 e n.143E del 4/10/05.
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' DEL CAPITALE E DELLE
RENDITE
Sancita dal codice civile, e' stata oggetto di un'interessante
sentenza di Cassazione (SENTENZA 8676/2000) che ne ha chiarito i termini.
RECLAMI E CONTESTAZIONI
I reclami in ambito assicurativo possono essere presentati
all'ISVAP, l'istituto di vigilanza, anche nel caso in cui il primo reclamo
inviato alla compagnia assicuratrice non abbia avuto risposta entro 45 giorni o
ne abbia avuta una ritenuta insoddisfacente. Le modalita' sono state fissate
dalla stessa ISVAP nel regolamento 24/2008.
Oltre al reclamo puo' essere necessario od opportuno rivolgersi
all'autorita' giudiziaria per ottenere quanto richiesto e/o un risarcimento del
danno.
Il procedimento puo' iniziare con un tentativo conciliativo
presso il Giudice di pace o la locale camera di commercio (informarsi in loco),
per poi eventualmente passare alla vera e propria causa.
Riguardo al foro competente, ricordiamo che per il consumatore
esso e' stabilito presso la propria localita' di residenza o domicilio.
Qualsiasi clausola diversa puo' essere contestata come abusiva ai sensi del
codice del consumo - d.lgs. 206/05- art.33 comma 2 lettera u).
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