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Aiuti di Stato
La Commissione e la
Corte di Giustizia dell’UE hanno stabilito che si può
considerare aiuto di Stato qualsiasi vantaggio, suscettibile di
valutazione economica, concesso dalle autorità pubbliche a
favore di un’impresa senza contropartita o con una
contropartita che vi corrisponda in misura minima.
Attualmente viene
considerato “aiuto di Stato” ogni aiuto finanziato con
risorse statali, concesso da organismi pubblici o enti privati
autorizzati o istituiti dallo Stato (ad esempio sindacati,
associazioni di categoria, società di partecipazione e
gestione finanziaria o addirittura società commerciali).
La selettività è
una caratteristica importante per identificare un aiuto di Stato: non
sono considerati aiuti i “provvedimenti generali” di
sostegno economico, applicabili a tutte le imprese in tutti settori
di produzione in quanto espressione delle scelte di politica
economica degli Stati (ad esempio gli Stati sono liberi di imporre
alle aziende il livello di tassazione che ritengono più
opportuno).
È invece
considerato aiuto di stato una misura a favore di una singola azienda
o di un singolo settore produttivo.
Principi generali
Sono considerati aiuti
ammissibili quelli che per la loro esiguità non mettono in
pericolo la concorrenza (regola del “de minimis”, della
quale parleremo più avanti) e quelli che, avendo per oggetto
mercati esclusivamente nazionali o extra comunitari, non incidono
sulla concorrenza all’interno della Comunità; in realtà,
dal momento che è sufficiente che la minaccia alla concorrenza
nel mercato unico sia potenziale, queste due ultime ipotesi sono
state largamente svuotate di significato. In pratica anche gli aiuti
mirati a sostenere le imprese su mercati nazionali o comunitari
rientrano tra gli aiuti di Stato disciplinati dalla normativa.
Competenze della
Commissione
Nel campo degli aiuti
la Commissione ha le competenze più importanti, in quanto:
Sorveglia che gli
Stati rispettino le regole sugli aiuti di Stato: la Commissione deve
accertare che le imprese non ricevano aiuti illegali ed inoltre,
accertarsi che gli aiuti già concessi vadano a buon fine. La
Commissione, quando lo ritenga necessario, ha il potere (come
prevede il regolamento 659/1999) di recuperare gli aiuti concessi
indebitamente più gli interessi legali.
Autorizza
discrezionalmente gli aiuti a singole imprese e regimi di aiuto nei
casi in cui gli Stati sono obbligati a notificarli preventivamente:
gli aiuti di stato devono essere notificati alla Commissione che ne
verifica non solo l’ammissibilità secondo il trattato,
ma anche la loro compatibilità con il mercato comune. La
notifica riguarda tutti gli aiuti (a parte le eccezioni per gli
aiuti “de minimis”).
Emana regolamenti che
disciplinano le condizioni in cui determinate categorie di aiuti
sono considerate sempre ammissibili e non notificabili: La
Commissione stabilirà, esclusivamente per quanto riguarda
materie specificate dal regolamento, i limiti anche quantitativi e
tutte le modalità per cui gli stati potranno concedere aiuti
alle imprese senza dover richiedere l’autorizzazione alla
Commissione. Il Legislatore comunitario ha considerato che gli aiuti
in particolari settori (piccole e medie imprese, ricerca e sviluppo formazione,
ecc.), se contenuti in limiti specifici, non costituiscono un
pericolo per la concorrenza ma anzi sono un importante strumento di
sviluppo sociale.
Aiuti ammessi
Il Trattato di Roma
all’art. 92 (ora 87), stabilisce anche le tipologie di aiuti
che sono sempre ammessi:
Aiuti di Stato a
carattere sociale concessi al singolo consumatore senza
discriminazioni di origine del prodotto. Ad esempio sono stati
considerati tali, gli aiuti sulla rottamazione dei veicoli in quanto
l’aiuto era concesso al consumatore e non alle case
automobilistiche ed in condizioni di parità tra le case
automobilistiche nazionali ed estere.
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