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CONTRATTO
DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE DI SERVIZI NEL SETTORE DELLA FINANZA IN
GENERALE
Gentile
Signor …………………………………………………………………………………………………,
con
riferimento agli accordi intercorsi,
premesso
che:
L’
Art. 1 della Legge 6 maggio 2004 n° 129 definisce l’
affiliazione commerciale (Franchising) come: un contratto fra 2
soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in
base al quale una parte concede la disponibilità all’altra,
verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’
autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e
commerciale, inserendo l’ affiliato in un sistema costituito
da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo
scopo di commercializzare determinati beni e servizi.
Credit
Polis verrà denominata Franchisor e ha sviluppato con
successo una “Rete in franchising”, estesa a tutto il
territorio nazionale e non, avente per oggetto la promozione e
l’assistenza nel settore dell’ intermediazione
creditizia mediante autonomi imprenditori.
Credit
Polis caratterizzata dal marchio Credit Polis e Financial Polis, dal
know-how, dagli slogans, dal portale Financial Polis.
Credit
Polis, previo l’ adempimento precontrattuale disposto dall’
art. 6 L. 129/04, si dichiara disponibile a concedere l’
utilizzo del know-how e dei servizi presenti sul portale ad
imprenditori interessati allo sfruttamento del franchising.
con
sede in …………………………………………………………………………………………………,
Via
………………………………………………………………………………………..
n°………………,
Partita
Iva ……………………………………………………………………………………………………,
rappresentata
dal Signor ……………………………………………………………………………,
C.F.
………………………………………………………………………………………………………………,
in
qualità di Legale Rappresentante ( Franchisee o Affiliato)
intende sottoscrivere un rapporto di Franchising con Credit Polis.
Credit
Polis e ………………………………………………………………………….
convengono quanto segue:
La
premessa fa parte integrante, essenziale e sostanziale del presente
contratto.
“OGGETTO
DEL CONTRATTO”. Il Franchisor concede al Franchisee il diritto
d partecipare alla “Rete in franchising”, la
trasmissione del know-how, l’assistenza tecnica e commerciale,
l’utilizzo di moduli e formulari predisposti da esso
franchisor ed i servizi offerti sul portale, consistenti in
convenzioni commerciali stipulate con terzi a favore degli affiliati
e dei loro clienti. La concessione dei diritti, dei beni e dei
servizi di cui sopra, viene fatta a titolo oneroso e a fronte di
tutte obbligazioni e contro prestazioni che la società
Franchisor assume a suo carico come espressamente indicato nel
contratto. Il Franchisee, accertata l’ esistenza e la
validità di tutti i beni materiali e immateriali, nonché
degli strumenti operativi messi a disposizione del franchisor,
accetta senza riserve la concessione di quanto sopra indicato e
dichiara di uniformarsi alle regole che disciplinano la “Rete
in franchising”, di cui entra a far parte, salvaguardandone la
comune identità e reputazione. Assume pertanto a suo carico
tutte le obbligazioni previste espressamente dal presente contratto.
“OBBLIGAZIONI
DEL FRANCHISOR”. La società Franchisor concede al
Franchisee la licenza di uso e di utilizzazione del know-how,
elemento integrante del “package”, costituito dal
patrimonio di conoscenze tecniche, metodologie e procedimenti ideati
e messi a punto dal concedente e caratterizzati dalla loro
riconosciuta configurazione come patrimonio riservato, sostanziale e
accertato. Parimenti concede la fruizione immediata di tutti i
servizi informatici presenti sul Portale compatibili con l’attività
di mediatore creditizio svolta dall’ affiliato, ivi compresi
quelli consistenti in convenzioni a condizioni agevolate stipulate
con imprenditori terzi a favore di tutti i franchisee. Il
“Franchisee” riconosce che il Know-How ed i servizi che
gli vengono concessi sono idonei a incrementare e sviluppare la
propria attività nell’area di mercato in cui opera. La
società Franchisor ha la piena disponibilità del
marchio Credit Polis e lo concede al Franchisee per tutta la durata
del contratto conformemente alle istruzioni ricevute. L’assistenza
tecnica ed operativa fornita dal Franchisor comprende diverse fasi:
assistenza di gestione (un consulente Credit Polis assisterà
il Franchisee nel corretto utilizzo dei servizi offerti), formazione
(il Franchisor s’ impegna ad assicurare una formazione sul
credito e sulla vendita a 360 gradi al Franchisee), pubblicità
(il Franchisor promuoverà campagne pubblicitarie atte a
divulgare i marchi Credit Polis e Financial Polis), servizi on-line
(il Franchisor garantirà al Franchisee tutta una serie di
servizi web-based come ad esempio la fornitura di nominativi via web
e utilizzo del servizio “Open Practise”).
“AMBITO
DI OPERATIVITA’ DEL FRANCHISEE”. Il Franchisor
garantisce al Franchisee lo sfruttamento di tutti i servizi offerti
dalla rete, illimitatamente su tutto il territorio, senza alcun
vincolo di natura territoriale.
“OBBLIGHI
DEL FRANCHISEE”. L’affiliato è un imprenditore
autonomo e nulla, con il presente contratto, deve essere
interpretato come una relazione di dipendenza tra Franchisor e
Franchisee. Il Franchisee è pienamente responsabile dei danni
che dovessero essere arrecati a terzi e al Franchisor a seguito di
uno scorretto utilizzo dei codici Credit Polis. Il Franchisee prende
atto che i dati personali da lui direttamente raccolti presso l’
interessato o presso terzi, egli è, ai sensi del D. lg. n.
196/03 il TITOLARE dei trattamenti. Mentre, per i dati personali
riferiti ai clienti di altri affiliati, da lui ottenuti attraverso
accesso alla rete Credit Polis, le operazioni di trattamento saranno
da lui eseguite nella veste di incaricato ex art. 30 D.Lg. 136/03
del TITOLARE che ha originariamente raccolto i dati per l’esecuzione
di obblighi contrattuali ed esse dovranno avvenire nel rispetto
della normativa di legge vigente e delle prescrizioni che il
Franchisor impartisce anche attraverso i consulenti. Il Franchisee
si impegna ad utilizzare il marchio Credit Polis secondo il codice
deontologico apposto sul sito Credit Polis e ad utilizzare tutti i
documenti di Credit Polis secondo le modalità e i fini
concordati. Il Franchisee potrà cedere il seguente contratto
ad un terzo, a condizione che quest’ ultimo sia in possesso
dei suoi pari requisiti oggettivi e soggettivi, non sia incorso in
una delle condizioni che giustifichino il recesso del Franchisor,
ovvero ostino l’ affiliazione. Il Franchisee s’ impegna
a riportare la propria ragione sociale o denominazione completa
nonché la dicitura “La Società è
giuridicamente e finanziariamente indipendente” su qualsiasi
documento recante il marchio Credit Polis. Il Franchisee potrà
installare, presso il proprio punto vendita una o più insegne
luminose che evidenzino il marchio Credit Polis, tali insegne
dovranno essere conformi agli standard del Franchisor. Il Franchisee
dovrà inoltre attenersi alle disposizioni operative riportate
sull’ allegato A al fine di assicurare un servizio celere e
trasparente nell’ interesse della Credit Polis e del cliente.
A fronte della concessione dei
diritti di utilizzo dei beni materiali e immateriali, dei servizi e
di quant’ altro il Franchisor ha concesso al Franchisee per la
durata di tutti i dodici mesi dell’ anno, quest’ ultimo
assume nei confronti del primo l’ obbligo di natura finanziaria
di corrispondere una Royalty da versarsi annualmente ed
anticipatamente avente importo di ……………………………,
a partire dal ……………………………………………………….;
per il tramite di bonifico bancario (Banca: …………………………………………..
ABI: ……………. CAB: …………………………
C/C: ………………………………………..).
Inoltre verrà stornata al Franchisor una percentuale del
…………………… sul
fatturato.
“DURATA
DEL CONTRATTO”. Ritenuta ed accertata la validità del
contratto in tutti i suoi elementi costitutivi, la durata del
presente contratto sarà per un periodo di un anno. La data di
inizio del presente contratto è fissata al
……………………………………………………………….
e la data di scadenza sarà
quella del …………………………………………………..,
a meno che il presente contratto non sia risolto, per qualsiasi
motivo, in data precedente. Alla naturale scadenza il presente
contratto si risolverà automaticamente, fermo restando, in
qualsiasi momento del presente contratto, il diritto di recesso
bilaterale. Il recesso dal contratto di franchising, da parte di una
della parti, costituisce l’ esercizio di un reciproco diritto
senza versamento di alcuna indennità. Nel caso di risoluzione,
recesso unilaterale ovvero di mancato rinnovo del contratto di
franchising, il Franchisee successivamente potrà, senza
soluzione di continuità, affiliarsi ad altra azienda
concorrente. Il presente contratto si risolverà
automaticamente di diritto, nel momento in cui, si verificheranno uno
dei seguenti inadempimenti: mancato pagamento della Royaltie nei
termini previsti dal contratto, violazione dei termini di utilizzo
del marchio, violazione dell’ obbligo di riservatezza,
esercizio dell’ attività di intermediazione immobiliare,
presentazione di ricorsi per dichiarazione di fallimento o apertura
di procedure concorsuali a carico dell’ Affiliante, pendenza di
un procedimento penale a carico dell’ Affiliante, cancellazione
o sospensione temporanea dal ruolo mediatori nel quale l’
Affiliante è iscritto. Le parti si impegnano a comportarsi con
la massima correttezza, in modo che ciascuna di esse non leda l’
interesse dell’ altra.
Per le controversie aventi ad
oggetto le obbligazioni pecuniarie costituenti il corrispettivo di
prestazioni fornite dalla società franchisor sarà
esclusivamente competente il foro di Torino.
Torino,
il ………………………….
Il
Franchisee Il
Franchisor
………………………………………
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