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Accertamenti bancari. Conto "aperto", difesa
debole
Non vale a vincere la presunzione la mera affermazione che sullo stesso
confluivano anche somme altrui
Il contribuente che utilizza il conto corrente a lui
personalmente intestato anche per versare somme affidatagli da terzi in
amministrazione deve fornire la prova specifica della riferibilità di ogni
movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui. In caso
contrario, la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea
giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato, senza
necessità per l'Amministrazione di instaurare un contraddittorio precontenzioso.
Lo ha confermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 14847 del 5 giugno
2008.
La vicenda
La controversia in esame trae origine dall'impugnazione di un avviso di
accertamento con il quale l'agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior
reddito di lavoro autonomo sulla base delle risultanze di un processo verbale di
constatazione redatto dalla Guardia di finanza, che faceva riferimento a
indagini relative a movimentazioni bancarie.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e i giudici di
appello rigettavano l'appello proposto dall'ufficio, rilevando che il decesso
del contribuente, avvenuto non appena era iniziata la verifica (che aveva
impedito la sottoscrizione del verbale di constatazione), avrebbe dovuto indurre
l'ufficio a integrare gli accertamenti effettuati dalla Gdf con elementi
probatori idonei a confermare che le somme depositate presso gli istituti di
credito provenivano esclusivamente dall'attività professionale del contribuente;
l'ufficio si era invece limitato a richiamare il verbale di accertamento,
inidoneo a costituire esclusiva fonte di prova, atteso che dall'esame dei conti
correnti bancari emergeva che il contribuente "aveva l'abitudine di far
transitare sui suoi conti correnti anche denaro non proprio e redditi terziari
non identificati".
Più specificatamente, secondo la Ctr, alcune poste del conto corrente erano
riferibili all'attività politica espletata dal contribuente, per la quale egli
doveva rendere conto al partito; altre, invece, dovevano essere imputate al
ricorrente solo per metà, giacché questi si trovava in regime di comunione
legale dei beni con la moglie cointestataria del medesimo conto corrente.
In Cassazione, l'agenzia delle Entrate deduceva che nel ricorso introduttivo la
parte non aveva fatto alcun accenno ad attività extraprofessionali (tali da far
presumere che le somme sui conti correnti potessero essere riferibili a terzi,
nonché per metà al coniuge), né, peraltro, era stato mai dimostrato "quali e
quante fossero le somme di pertinenza altrui".
La normativa
Prima di esaminare la sentenza in commento, è opportuno ricordare brevemente,
per quanto qui d'interesse, che, ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 600/1973, è
consentito imputare gli elementi risultanti dai conti correnti bancari
direttamente quali compensi relativi all'attività di lavoro autonomo svolta,
salva la possibilità riconosciuta al contribuente di provare che determinati
accrediti non costituiscono proventi dell'attività medesima; pertanto, in
relazione alla suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli
accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova.
La sentenza
La Suprema corte, nell'accogliere il ricorso presentato dall'Amministrazione
finanziaria, ha ritenuto del tutto irrilevante, ai fini dell'operatività della
presunzione legale contenuta nell'articolo 32 del Dpr 600/1973, la circostanza
secondo cui il contribuente non aveva firmato il verbale di constatazione (a
causa del decesso avvenuto dopo l'inizio della verifica), giacché
l'utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari è legittima anche in
assenza di preventiva convocazione dell'interessato.
Nella motivazione della sentenza è stato, infatti, affermato che "la legittimità
dell'utilizzazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei movimenti dei
conti correnti bancari non è condizionata alla previa instaurazione del
contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, atteso che
l'art. 32 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà
dell'Amministrazione finanziaria, non di un obbligo (…) pertanto, in assenza di
una preventiva convocazione del contribuente non può determinarsi
l'illegittimità della verifica operata sulla base degli accertamenti bancari, né
ciò comporta la trasformazione della presunzione legale, posta dal predetto art.
32, in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne
liberamente la gravità, la precisione e la concordanza e con conseguente onere
per il fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro" (cfr ex multis
Cassazione, sentenze 4601/2002, 14675/2006, 10964/2007).
Conseguentemente, i giudici hanno ritenuto che era legittima, in virtù di quanto
disposto dall'articolo 32 del Dpr 600/1973, l'imputazione dei versamenti operati
su conti correnti bancari a compensi conseguiti dal contribuente nell'esercizio
della propria attività professionale e che spettava al contribuente medesimo
fornire la prova contraria, in sede amministrativa o contenziosa, senza
necessità per l'Amministrazione di instaurare un contraddittorio precontenzioso.
In altre parole, la moglie cointestataria del conto corrente avrebbe dovuto
fornire una prova contraria circostanziata (non solo quale erede del
contribuente, ma anche in qualità di destinataria dell'avviso impugnato) che non
poteva consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano
"anche somme di pertinenza di terzi".
La circostanza che sul conto corrente del contribuente transitassero somme
altrui, non era, pertanto, idonea di per sé a escludere la totale imputabilità
di tutte le movimentazioni bancarie direttamente all'intestatario del conto
corrente, in assenza di elementi contrari in tal senso.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di
superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'articolo 32 del Dpr
600/1973, "non è sufficiente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su
un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione,
somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che il
contribuente fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di
maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto" (cfr
Cassazione sentenze 27063/2006 e 13819/2007).
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