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FACTORING
Il factoring
è una figura negoziale di matrice anglosassone.
Con questo termine , si vuole indicare un particolare
tipo di contratto con il quale un soggetto (che si chiama cedente) si
impegna
a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti
dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto
(il factor) il quale,
dietro
un corrispettivo, si impegna a sua volta a fornire una
serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione,
alla riscossione
dei crediti ceduti fino alla garanzia dell'eventuale
inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore
cedente sia
attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il
pagamento anticipato dei crediti ceduti.
La cessione
dei crediti non rappresenta il fine
ultimo dell'accordo, ma lo strumento attraverso cui è
possibile l'erogazione dei servizi
da parte del factor.
I crediti affidati in amministrazione al factor
non devono di norma essere ceduti allo stesso; tuttavia nella maggior
parte dei casi
dietro il contratto di factoring
si cela un'operazione di finanziamento dell' impresa cliente, infatti
è prassi costante che il factor
conceda all'impresa cliente anticipazioni sull'ammontare
dei crediti gestiti.
La cessione può avvenire in due modi differenti:
pro solvendo: lasciando al
cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti;
pro soluto: il factor
si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di
inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al
cliente.
Tipologie di Factoring
Full Factoring: vengono
acquistati, continuativamente, i crediti commerciali del clienti man
mano che essi sorgono.
Maturity Factoring: vengono
mantenuti uguali le componenti gestionali e assicurative il Factor
si astiene dal fornire supporto
finanziario al cliente.
La legge n. 52 del 1991 ha previsto l'istituzione di un
albo delle imprese che praticano la cessione
dei crediti d'impresa (albo tenuto
a cura dalla Banca d'Italia). Tale legge non ha
introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina giuridica del
factoring, che perciò
continua ad essere considerato un contratto atipico, ma
si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della
cessione dei crediti.
Le norme della legge n. 52 del 1991 si applicano alle
cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari e quando
sussistano le
seguenti condizioni:
che il cedente sia un imprenditore;
che
i crediti ceduti siano imputabili a contratti stipulati dal cedente
nel corso della sua attività imprenditoriale;
che il cessionario sia una società o un ente
avente personalità giuridica.
I contratti stipulati dalle società di factoring
sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni
bancarie e finanziarie
prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993, in
quanto dette società sono comprese tra i soggetti che
esercitano professionalmente
attività di prestito e finanziamento.
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