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FALLIMENTI:
RITORNO “IN BONIS”
Chiusura
di una procedura per ritorno "in bonis".
Financial
Polis ha sviluppato una notevole esperienza anche in questo settore.
Molto
è stato scritto sulle procedure fallimentari e poco è
stato detto in merito alla chiusura di una procedura per ritorno "in
bonis" di un soggetto fallito sia giuridico che persona
fisica. In tutti i testi che trattano la normativa delle procedure
fallimentari si è sempre data scarsissima rilevanza
all'ipotesi di ritorno "in bonis" di un soggetto fallito o
addirittura neanche citato questo particolare caso, molto raro ai
giorni d'oggi, ma sicuramente interessante sotto l'aspetto giuridico,
fiscale e contabile. Si ha la chiusura di una procedura
fallimentare con ritorno "in bonis" quando il curatore, con
l'attivo recuperato, paga tutti i creditori privilegiati e tutti i
creditori chirografari per l'intero importo insinuato nello Stato
Passivo fallimentare e tutti i debiti eventualmente contratti dal
curatore nell'amministrazione del fallimento. Così facendo
il soggetto fallito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 comma 1
della Legge Fallimentare, rientra nelle condizioni previste per la
riabilitazione. Infatti detto soggetto, a seguito del Decreto di
estinzione della procedura emanato dal G.D. ed a seguito degli ultimi
adempimenti di chiusura del fallimento eseguiti del curatore, può
riprendere ad esercitare la propria attività dal giorno in cui
la stessa era stata bloccata con la sentenza di fallimento come se
nulla fosse accaduto. Con Circolare n. 26/E del 22/3/2002 punto
5, l'Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale - Normativa e Contenzioso
stravolge, sotto l'aspetto fiscale, quello che si è
precedentemente detto. Infatti pur rimanendo inviolato l'art. 143
comma 1 della L.F. relativamente alla riabilitazione del soggetto
fallito, l'Ufficio afferma che con la chiusura della procedura
fallimentare anche in ipotesi di ritorno "in bonis"
l'eventuale ripresa della precedente attività economica,
determina in ogni caso, anche ai fini fiscali, il sorgere di una
nuova impresa. Pertanto, ai fini Iva, la chiusura della procedura
fallimentare integra una fattispecie di cessazione dell'attività,
ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del DPR n. 633/72, anche nel
caso di ritorno "in bonis" del soggetto fallito. Il
curatore sarà tenuto a presentare la dichiarazione di
cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla data di
ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'impresa,
e sarà tenuto all'adempimento di tutti gli altri obblighi
connessi all'applicazione del tributo, compresa la presentazione
della dichiarazione annuale, negli ordinari termini di legge.
A
parte l'opposta linea di pensiero di Financial Polis, insorge
spontaneo il dubbio di come agire in ipotesi di chiusura di una
procedura fallimentare con ritorno "in bonis" di una
società di capitali quando in base all'art. 143 L.F.
precedentemente citato il soggetto fallito, se ne nulla osta, viene
immediatamente riabilitato dal Tribunale e trattato come se lo stesso
non fosse mai fallito: perché il curatore deve chiudere una
partita iva di un soggetto non fallito con tutto quello che ne
consegue? Comunque, per dovere di cronaca riportiamo qui di
seguito il punto 5 della Circolare oggetto del presente articolo.
Punto
5. ( circolare n. 26/E del 22/3/2002 - Ag. Delle Entrate)
Obblighi
di dichiarazione ai fini dell'IVA.
L'art.
8, comma 4, del DPR n. 322/98, così come modificato dall'art.
8 del DPR n. 435/2001, disciplina la presentazione della
dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente il fallimento o
la liquidazione coatta amministrativa e la presentazione della
dichiarazione relativa alle operazioni registrate nell'anno solare in
cui sono iniziate le procedure concorsuali. Nulla dispone tale
norma, così come anche l'art. 74-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in merito alla
dichiarazione annuale da presentare al termine della procedura
fallimentare. Tuttavia, l'articolo 74-bis indica chiaramente che,
per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del
fallimento, tutti gli adempimenti previsti per l'applicazione del
tributo sono a carico del curatore, compresi, quindi, anche gli
obblighi di dichiarazione. Precedentemente si è evidenziato
come l'analisi della disciplina fiscale del fallimento porti a
concludere che il maxi-periodo d'imposta di durata della procedura
sia, fiscalmente, anche l'ultimo periodo d'imposta dell'impresa. E
ciò anche nel caso di ritorno in bonis del soggetto fallito,
poiché, in tale ipotesi, la ripresa della precedente attività
economica è del tutto eventuale, e in ogni caso determina -
anche ai fini fiscali - il sorgere di una nuova impresa. Pertanto,
ai fini Iva, la chiusura della procedura fallimentare integra una
fattispecie di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art.
35, quarto comma, del DPR n. 633/72, anche nel caso di ritorno in
bonis del soggetto fallito. Il curatore sarà tenuto a
presentare la dichiarazione di cessazione dell'attività entro
trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'impresa, e sarà tenuto all'adempimento
di tutti gli altri obblighi connessi all'applicazione del tributo,
compresa la presentazione della dichiarazione annuale, negli ordinari
termini di legge.
Inoltre,
come affermato nella circolare ministeriale n. 3 del 28 gennaio 1992,
la dichiarazione di cessazione di attività ai fini IVA non è
strettamente collegata all'emanazione del decreto di chiusura della
procedura fallimentare, ma all'ultimazione delle operazioni di
liquidazione dell'azienda. In sostanza, la dichiarazione di
cessazione dell'attività e la successiva dichiarazione annuale
possono essere presentate anche prima che si chiuda il fallimento,
purchè siano ultimate tutte le operazioni rilevanti ai fini
dell'IVA.
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