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marzo 2010

Regione Campania - Incentivi per il Consolidamento delle passività a breve

by Sipolino Fabio 8. marzo 2010 15.33

Incentivi per il Consolidamento delle passività a breve - Prorogati i termini di apertura dello sportello telematico
Con D.D. n. 92 del 19/02/2010 sono stati prorogati i termini di apertura dello sportello telematico per la presentazione delle domande di accesso agli Incentivi per il Consolidamento delle Passività a Breve fissati dal D.D. n. 728 del 06/08/2009.
Tanto al fine di garantire l’apertura del suddetto sportello per ulteriori 90 giorni rispetto al termine originariamente fissato, fatta tuttavia salva l’eventualità che le risorse stanziate si esauriscano prima del suddetto termine.
Allo stato dunque, la chiusura automatica dello sportello telematico è fissata alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’esaurimento delle risorse, chiusura che dovrà comunque avvenire non oltre il termine del 28 maggio 2010.
IMPRESE BENEFICIARIE
Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi, alla data di pubblicazione del presente Avviso, sede legale ed almeno una sede operativa sul territorio della regione Campania, la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2007, così come risultante dalla visura camerale, ricada in uno dei settori previsti dal Disciplinare.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese.

Sono comunque escluse le imprese a partecipazione pubblica.

Sono altresì escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà1.

Le imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

Tutte le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Coloro che, alla data di presentazione della suddetta domanda, non risultano in regime di contabilità ordinaria, si impegnano comunque ad adottare il suddetto regime contabile entro la data di presentazione della prima domanda di erogazione del contributo.

OPERAZIONI AGEVOLABILI
Le operazioni agevolabili – stabilite dall’art. 6 del Disciplinare – fanno riferimento a finanziamenti concessi dalle banche alle imprese ai fini del consolidamento a medio termine di “passività a breve a titolo oneroso” ascrivibili ad attività riconducibili ad unità produttive ubicate in Campania. Per “passività a breve a titolo oneroso” si intendono i debiti verso banche aventi scadenza entro l’esercizio, nonchè i piani di rientro, aventi sempre scadenza entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario, semprechè si tratti di operazioni in linea con le indicazioni di Basilea 2.

Non rientrano tra le operazioni agevolabili i debiti derivanti da precedenti operazioni di consolidamento.
L’importo del finanziamento concesso dalla banca non può superare il minor valore tra:
a) l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso;
b) la media fra l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” desunte dall’ultimo bilancio approvato e depositato e le risultanze delle relative scritture contabili aggiornate all’ultimo giorno solare del mese precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Il presupposto per l’accesso alle agevolazioni è dunque l’ottenimento, da parte delle imprese richiedenti, di un finanziamento bancario a tasso fisso a medio termine. Le delibere di concessione del finanziamento, così come i contratti di finanziamento bancario devono naturalmente recare data successiva a quella di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C..
Il valore delle passività a breve a titolo oneroso in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso, ivi compreso l’importo dei piani di rientro, scadenti entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario, viene attestato dalla banca concedente sia nel caso in cui i debiti siano nei suoi confronti sia nel caso in cui gli stessi siano nei confronti di altre banche. In tale ultima circostanza, la banca concedente rilascia la suddetta attestazione sulla base di idonea documentazione fornita dalle altre banche creditrici dell’impresa.
Nel caso di consorzi e società consortili, le operazioni di consolidamento devono riguardare esclusivamente passività a breve termine del consorzio o della società consortile.

Ciascuna impresa può accedere ad un'unica operazione di consolidamento. Non è pertanto consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riguardanti la stessa impresa.
Le operazioni di consolidamento sono finalizzate a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese beneficiarie e a facilitarne i rapporti con il sistema bancario, così da favorire la creazione di disponibilità finanziarie da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento.
A tal fine, la banca concedente si impegna a verificare la possibilità di confermare, oltre alle linee di credito di smobilizzo, le linee di credito oggetto del consolidamento in misura non inferiore al 50%.
L’agevolazione è condizionata ad un aumento dei mezzi propri dell’impresa beneficiaria pari almeno al 10% del finanziamento. L’aumento dei mezzi propri deve essere effettivamente realizzato in data antecedente alla presentazione della prima domanda di erogazione del contributo. Per le società di capitali, l’aumento di mezzi propri deve essere attestato da un versamento dell’importo dovuto finalizzato all’aumento del capitale sociale ovvero alla costituzione di un’apposita riserva del Patrimonio Netto. Per le società di persone e le ditte individuali, l’aumento di mezzi propri deve essere invece attestato da un versamento sul conto corrente aziendale dell’importo dovuto, con apposita causale e vincolo di destinazione dell’importo stesso.
L’apporto di mezzi propri dovrà essere mantenuto per un periodo non inferiore a quello di rimborso del finanziamento.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo spettante a ciascuna impresa è calcolato sulla durata dell’operazione di finanziamento, con un massimo di 5 anni, di cui 1 di preammortamento.
Sul finanziamento è riconosciuto un contributo in conto interessi di importo pari al 100% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
In ogni caso, il valore del tasso di riferimento, ai fini del calcolo del contributo, non può essere superiore al valore del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Il tasso passivo del finanziamento non deve eccedere la misura individuata nel valore del tasso per le operazioni a revoca, secondo le classi di grandezza del fido accordato, in riferimento alla clientela localizzata in Campania, rilevato dal Bollettino Statistico della Banca d’Italia con riferimento all’ultimo numero pubblicato prima della pubblicazione del presente Avviso.
Gli interessi ed i contributi ad essi corrispondenti decorrono dalla data di erogazione effettiva del finanziamento da parte della banca concedente.

Per le piccole e medie imprese (“PMI”), il finanziamento può essere garantito, ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12/10/2005, attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’ art. 2 comma 100 lettera a) della Legge n. 662 del 23/12/1996, ovvero mediante il Fondo Regionale di Garanzia di cui alla D.G.R. Campania n. 1512 del 29/07/2004 o ancora mediante il ricorso alla garanzia dei Confidi.
Tale garanzia deve rispettare le condizioni di cui all’art. 9 comma 4 del Disciplinare.
In caso di finanziamenti coperti da garanzia per l’80%, a copertura dei costi d’accesso, laddove previsti, è riconosciuto, a titolo “de minimis”, una tantum, un contributo a fondo perduto, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 5 del Disciplinare.
La concessione delle agevolazioni avviene in base alla regola “de minimis”, così come definita nel Regolamento de minimis, che prevede l’importo di Euro 200.000,00 – ridotto ad Euro 100.000,00 nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto su strada – quale ammontare massimo di aiuti di questo tipo ottenibili dall'impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il valore delle agevolazioni concedibili viene attualizzato all'anno solare della concessione; a tal fine, si procede ad applicare il tasso di attualizzazione vigente alla data di concessione agli importi delle singole erogazioni previste.
Coloro che, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis devono indicare tale dato nel modulo di domanda, cosicché le agevolazioni siano concesse per l'importo residuo, assicurando il rispetto del massimale previsto dal citato Regolamento de minimis.
Si precisa che, ai fini del trattamento fiscale, il contributo in conto interessi, è da considerarsi a tutti gli effetti quale contributo in conto esercizio, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Per approfondimenti e/o istruttoria pratiche rispondere alla presente email.

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NEUROMARKETING

by Sipolino Fabio 1. marzo 2010 17.52

Definizione 

Branca di riferimento delle cosiddette "Neuroeconomie", il Neuromarketing indica una recente disciplina volta all'individuazione di canali di comunicazione più diretti ai processi decisionali d’acquisto, mediante l’utilizzo di metodologie legate alle nuove scoperte delle Neuroscienze.
L’interessamento del sistema nervoso centrale, ed in particolar modo delle zone cerebrali attive durante la creazione del processo decisionale, sono all’origine della composizione del nome, coniato da Ale Smidts nel 2002.

Metodologie di studio 

Il neuromarketing è strettamente legato all’utilizzo di tecniche di visualizzazione dell'attività cerebrale attraverso sistemi di risonanza elettromagnetica funzionale (fMRI functional Magnetic Resonance Imaging) o di Elettroencefalografia (EEG Electroencephalography), per comprendere cosa effettivamente accada nella testa delle persone in risposta a determinati stimoli emozionali, spesso con finalità promozionali o pubblicitarie, al fine di determinare il livello di efficacia della comunicazione presa in esame.

L’efficacia dei risultati è perseguita attraverso:

  • L’utilizzo di determinate tecniche di comunicazione nei messaggi.
  • La forte personalizzazione dei messaggi in base al cliente obiettivo.
  • La verifica con focus group di appartenenti al target cliente.
  • La triangolazione dei dati raccolti attraverso altre metodologie.

 

Finalità

Gli studi sul neuromarketing hanno la finalità di comprendere quali siano i meccanismi di decisione d’acquisto dei prodotti, per comprendere: “Cosa ci porta all’acquisto” e non hanno alcuna relazione con la comunicazione subliminale, la cui efficacia non è mai stata dimostrata scientificamente. Entrambi i sistemi puntano sull'utilizzo dei canali emozionali per stimolare le risposte alle esigenze e preoccupazioni del possibile acquirente. In particolare:

  • il neuromarketing tende ad appagare le preoccupazioni che rallentano la decisione di acquisto, offrendo soluzioni e vantaggi concreti al cliente.
  • le tecniche subliminali tendono invece ad utilizzare canali emozionali paralleli per indurre (non invogliare) all'acquisto di un prodotto.

Determinate metodologie permettono di attivare le porzioni di cervello interessate durante il processo decisionale, come l’Amigdala, porzione di cervello preposta a numerose funzioni, in particolare regola le emozioni e gli istinti indispensabili per la sopravvivenza, motivo per il quale senza amigdala tutte le informazioni provenienti dall'esterno verrebbero giudicate con la stessa importanza.

 

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Finanziamenti Comunitari

by Sipolino Fabio 1. marzo 2010 11.00

Accesso delle imprese al finanziamento
Le imprese europee possono beneficiare, direttamente o indirettamente, del sostegno finanziario dell’Unione europea. L’Unione completa infatti i dispositivi nazionali esistenti conferendogli una maggiore portata.

Per creare la propria impresa e per svilupparne l'attività è necessario un finanziamento adeguato. Anche se comunemente i loro primi investitori si trovano tra i familiari o gli amici, gli imprenditori hanno spesso bisogno di ricorrere ad altre fonti d’investimento. L’accesso ad un finanziamento adeguato risulta tuttavia spesso difficile, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), in quanto gli operatori finanziari rifiutano spesso di correre il rischio collegato a questo tipo di imprese. Tali carenze di mercato derivanti da tale situazione finiscono per compromettere lo sviluppo delle imprese europee e quindi la stessa crescita europea.

È pertanto essenziale realizzare un ambiente finanziario più favorevole alle imprese, segnatamente alle PMI. Gli Stati membri si trovano nella posizione migliore per ovviare ad alcune carenze del mercato. L’Unione europea completa tale azione conferendo portata e ampiezza maggiori ai dispositivi nazionali, offrendo alle imprese europee un sostegno finanziario principalmente indiretto (strumenti finanziari e Fondi strutturali), ma anche a volte diretto (altri tipi di sostegno finanziario).

SOSTEGNO INDIRETTO
Gli strumenti finanziari comunitari facilitano l’accesso delle imprese, soprattutto per quanto riguarda le PMI, al finanziamento su fondi propri o tramite credito. Le imprese non ricevono direttamente fondi comunitari, bensì tramite un intermediario finanziario.

Gli strumenti finanziari rientrano nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013) e, segnatamente, del suo programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, che garantisce la continuità del programma pluriennale per le imprese e l'imprenditorialità, in particolare per le PMI (2001-2006). 510 milioni di euro sono stati stanziati nel quadro del programma pluriennale e 3,6 miliardi di euro verranno stanziati nell'ambito del programma quadro.

Gli strumenti finanziari offrono un sostegno finanziario indiretto alle imprese europee. Il Fondo europeo di investimento (FEI) (EN) ne garantisce la gestione, per conto della Commissione. Tale fondo interviene tramite intermediari finanziari, banche e fondi d’investimento, garantendo così un finanziamento di prossimità.

Apporto di fondi propri

L’apporto iniziale e l’investimento costante di fondi propri sono indispensabili all’impresa per poter sfruttare tutto il suo potenziale di crescita e di innovazione. Orbene, le PMI si trovano spesso a far fronte ad una carenza di fondi propri.

Gli strumenti finanziari comunitari sostengono pertanto l’apporto di fondi propri alle PMI, in particolare per quanto riguarda le PMI innovatrici, investendo in fondi specializzati di capitale di rischio, i quali a loro volta forniscono fondi propri alle PMI. Gli investimenti possono del pari riguardare fondi o azioni d’investimento promosse da investitori informali, ovvero provvidenziali (« business angels »).

Nel quadro del programma pluriennale per le imprese e l’imprenditorialità, lo sportello « aiuto all’avviamento » del meccanismo europeo per le tecnologie (MET) sostiene le imprese innovatrici e a sviluppo rapido durante la fase di avviamento. Lo sportello opera quindi principalmente sul capitale di partenza.

Il meccanismo in favore delle PMI innovatrici e a forte crescita (MIC) garantisce la continuità dell’azione dello sportello « aiuto all’avviamento » nel quadro del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità. Il MIC facilita l'offerta di capitale di partenza e di avviamento per le PMI allo stadio iniziale. Esso introduce un nuovo elemento offrendo peraltro un capitale « di sviluppo », durante la fase d’espansione, per le imprese innovatrici a forte crescita. Esso sostiene parimenti le imprese in occasione della commercializzazione dei loro prodotti e servizi sul mercato e le incoraggia all’innovazione.

Credito bancario e sistemi di garanzia

Il credito costituisce un anticipo di fondi spesso indispensabile nella fase di avvio o durante lo sviluppo di un’impresa. Peraltro spesso le PMI e le imprese innovatrici non offrono garanzie sufficienti per ottenere un finanziamento tramite credito e tale situazione è accentuata dall’atteggiamento sempre più esitante degli organismi finanziari per quanto riguarda l’assunzione del rischio (quadro regolamentare « Basilea II »).

Gli strumenti finanziari comunitari incoraggiano quindi gli organismi finanziari a concedere prestiti alle imprese, segnatamente alle PMI e alle imprese innovatrici, grazie a strumenti di garanzia basati su una ripartizione dei rischi. Essi consentono così di accrescere il volume di credito disponibile per le imprese.

Il meccanismo di garanzia PMI facilita ad esempio l’accesso al finanziamento tramite prestiti tradizionali o basati su crediti di canone. Esso garantisce in particolare prestiti per gli sviluppi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), considerati a rischio elevato. Il meccanismo propone peraltro garanzie per i microcrediti al fine di incoraggiare gli organismi finanziari a concedere prestiti inferiori a 25 000 euro comportanti un rischio elevato rispetto ad un reddito limitato. Esso offre del pari garanzie per l’assunzione di quote di partecipazione, ovvero per investimenti di fondi propri nelle PMI.

Messo a punto nel quadro del programma pluriennale, tale meccanismo viene riproposto con il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità con un nuovo strumento di differenziazione dei portafogli di prestiti bancari, che deve consentire di rendere disponibili mezzi supplementari di finanziamento nel quadro dei prestiti alle PMI.

Potenziamento delle capacità

Gli strumenti finanziari rafforzano peraltro la capacità degli intermediari finanziari, segnatamente nei nuovi Stati membri, stimolando l’offerta di capitale di rischio alle imprese innovatrici e alle imprese in possesso di un potenziale di crescita.

L’azione « capitale di avviamento » del programma pluriennale e il dispositivo di potenziamento delle capacità del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità sostengono i fondi d’investimento, migliorando le loro competenze tecniche, le loro tecnologie e incoraggiandoli all’assunzione di personale specializzato.

SOSTEGNO DIRETTO
I fondi strutturali offrono un’importante fonte di finanziamento per le imprese, segnatamente per le PMI. Le imprese partecipano infatti in maniera decisiva alla realizzazione dell’obiettivo di ridurre le disparità nello sviluppo delle regioni e di promuovere la coesione economica e sociale all’interno dell’Unione europea.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) sostiene lo sviluppo e l’adattamento strutturale delle economie regionali, aiutando le piccole imprese e promuovendo l’imprenditorialità. L’iniziativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)(EN), operativa dal 2007, tende a migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese al finanziamento nelle regioni meno sviluppate ed a contribuire così alla creazione di nuove imprese, in particolare nei settori di attività innovative. L’iniziativa propone sistemi di garanzia del credito, ma anche finanziamenti tramite fondi propri e capitali di rischio.

Il finanziamento offerto dai fondi strutturali è disponibile per il tramite delle competenti autorità nazionali o regionali. Nel quadro dell’iniziativa JEREMIE, il finanziamento è accessibile tramite intermediari finanziari, banche e fondi d’investimento, segnatamente attraverso l’intervento del FEI e della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il sostegno finanziario europeo può essere direttamente accessibile per le imprese quando è connesso alla realizzazione di determinati obiettivi specifici. I programmi comunitari offrono ad esempio possibilità di finanziamento diretto nei settori della ricerca e dell’innovazione (sesto e settimo programmi quadro di ricerca comunitaria), dell’ambiente e dell’energia (sezione « misure promozionali e sovvenzioni all’ambiente »), dell’istruzione e della formazione (Socrates e Leonardo da Vinci) ovvero della sanità e della sicurezza.

Allorquando ricorrono i criteri previsti da un determinato programma, le imprese possono presentare direttamente una domanda di partecipazione al servizio della Commissione europea responsabile del programma.

Il sostegno finanziario dell'Unione europea alle piccole imprese si suddivide in due tipi: indiretto e diretto. Il sostegno indiretto intende migliorare l'accesso ai tradizionali investimenti e capitali d'esercizio, mentre il sostegno diretto consiste prevalentemente nel cofinanziamento di attività condotte nell'ambito di determinati progetti.

Sostegno indirettoQuesto tipo di sostegno viene fornito attraverso intermediari finanziari, che combinano i finanziamenti dell'UE con i propri prodotti e servizi. Sebbene non venga erogato direttamente alle singole aziende, aiuta le piccole imprese a finanziare gli investimenti. Tra le forme di sostegno indiretto figurano i sistemi di garanzia, le partecipazioni e il finanziamento mezzanino.

Il sostegno indiretto viene convogliato attraverso il programma quadro per la competitività e l 'innovazione (CIP) dell'UE e, in particolare, il programma per l 'innovazione e l 'imprenditorialità (EIP).

Il CIP è gestito per conto della Commissione europea dal Fondo europeo per gli investimenti, che collabora direttamente con intermediari finanziari come società di garanzia, fondi di capitale di rischio e finanziarie specializzati nel finanziamento mezzanino. Questi soggetti devono dimostrare che stanno assumendo un rischio aggiuntivo rispetto alle loro pratiche usuali.

Nel periodo 2007-2013 oltre 1 miliardo di euro sarà iniettato nel mercato europeo attraverso intermediari finanziari. Il CIP dovrebbe raggiungere circa 500 000 imprese.

Anche l'iniziativa JEREMIE, che fa parte dei fondi strutturali dell'UE, si avvale di intermediari finanziari. Questa iniziativa migliora l'accesso delle piccole imprese ai finanziamenti disponibili a livello nazionale, regionale e locale in ogni paese dell'UE. Alle imprese viene offerta la possibilità di ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi di capitale di rischio presenti nella regione. Con il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti, l'iniziativa aiuta inoltre le autorità nazionali a creare nuovi strumenti finanziari. Le autorità di gestione nazionali e locali danno informazioni sugli intermediari presenti in ogni regione.

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