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Codice
civile
Capo
VI Della locazione Sezione I Disposizioni generali.
Art.1571.
Nozione. La locazione è il contratto col quale una parte si
obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato
tempo, verso un determinato corrispettivo [c.c. 1572, 2948, n.
3]. Art.1572. Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria
amministrazione. Il contratto di locazione per una durata superiore a
nove anni [c.c. 1571] è atto eccedente l'ordinaria
amministrazione [c.c. 320, 374, n. 4, 1108, 1350, n. 8, 2643, n. 8,
2923]. Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata
superiore a un anno [c.c. 1605]. Art.1573. Durata della locazione.
Salvo diverse norme di legge [c.c. 1602, 1607, 1629, 1800], la
locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta
anni [c.c. 2923]. Se stipulata per un periodo più lungo o in
perpetuo, è ridotta al termine suddetto [c.c. 1574].
) Art.1574. Locazione senza determinazione di tempo. (1) Quando le
parti non hanno determinato la durata della locazione, questa
s'intende convenuta [c.c. 1573, 1597, 1600, 1616, 1800]: 1) se si
tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per
l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio,
per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si tratta di
camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente
all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione; 3)
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità
di tempo a cui è commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta
di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano,
per la durata della locazione del fondo stesso [c.c. 2923]. Art.1575.
Obbligazioni principali del locatore. Il locatore deve: 1) consegnare
al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [c.c.
1177, 1590, 1617]; 2) mantenerla in stato da servire all'uso
convenuto [c.c. 1576, 1577, 1581, 1582, 1584]; 3) garantirne il
pacifico godimento durante la locazione [c.c. 1585, 1586]. Art.1576.
Mantenimento della cosa in buono stato locativo. (1) Il locatore deve
eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie [c.c.
1575, n. 2, 1583], eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono
a carico del conduttore [c.c. 1577, 1621, 2764]. Se si tratta di cose
mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono,
salvo patto contrario, a carico del conduttore. Art.1577.
Necessità di riparazioni. Quando la cosa locata abbisogna di
riparazioni che non sono a carico del conduttore [c.c. 1575, n. 2,
1576], questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si
tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente
avviso al locatore [c.c. 1583]. ) Art.1578. Vizi della cosa
locata. Se al momento della consegna la cosa locata [c.c. 2254] è
affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità
all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione
del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti
di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili [c.c. 1580]. Il
locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati
da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi
stessi al momento della consegna [c.c. 1494, 1581].
Art.1579.
Limitazioni convenzionali della responsabilità. Il patto con
cui si esclude o si limita la responsabilità [c.c. 1229] del
locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha
in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da
rendere impossibile il godimento della cosa [c.c. 1575, n. 2, 1580,
1581]. Art.1581. Vizi sopravvenuti. Le disposizioni degli articoli
precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di
vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione. Art.1582.
Divieto d'innovazione. Il locatore non può compiere sulla cosa
innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore
[c.c. 1575, n. 2]. Art.1583. Mancato godimento per riparazioni
urgenti. Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di
riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto,
il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del
godimento di parte della cosa locata [c.c. 1576, 1577,
1584]. Art.1584. Diritti del conduttore in caso di riparazioni. Se
l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della
durata della locazione [c.c. 1573] e, in ogni caso, per oltre venti
giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo,
proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità
del mancato godimento [c.c. 1583]. Indipendentemente dalla sua
durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella
parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del
conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [c.c. 1622]. )
Art.1585. Garanzia per molestie. Il locatore è tenuto a
garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il
godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere
diritti sulla cosa medesima [c.c. 1575, n. 3, 1586]. Non è
tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di
avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro
di essi in nome proprio [c.c. 1168]. Art.1586. Pretese da parte di
terzi. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere
diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne
pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni
[c.c. 1012, 1575, n. 3, 1585]. Se i terzi agiscono in via giudiziale,
il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato
nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice
indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi [c.p.c.
108]. ) Art.1587. Obbligazioni principali del conduttore. Il
conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la
diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 1176] nel servirsene per
l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti
presumersi dalle circostanze [c.c. 1588]; 2) dare il corrispettivo
nei termini convenuti [c.c. 1282, 1608, 2764, 2948, n. 3]. Art.1588.
Perdita e deterioramento della cosa locata. Il conduttore risponde
della perdita e del deterioramento [c.c. 1592] della cosa che
avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio
[c.c. 1589, 1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a
lui non imputabile [c.c. 1218, 1256, 1587, 2281]. E' pure
responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone
che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento
della cosa. Art.1589. Incendio di cosa assicurata. Se la cosa
distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal
locatore o per conto di questo [c.c. 1588, 1891], la responsabilità
del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza
tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo
[c.c. 1223, 1611]. Quando si tratta di cosa mobile stimata [c.c.
1908] e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla
stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto
del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono
salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione
dell'assicuratore [c.c. 1916]. Art.1590. Restituzione della cosa
locata. Il conduttore deve restituire [c.c. 1591] la cosa al locatore
nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della
descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il
deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità
del contratto [c.c. 1575, n. 1]. In mancanza di descrizione, si
presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di
manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del
deterioramento dovuti a vetustà [c.c. 1609]. Le cose mobili si
devono restituire nel luogo dove sono state consegnate [c.c. 1182].
Art.1591. Danni per ritardata restituzione. Il conduttore in mora
[c.c. 1219] a restituire la cosa [c.c. 1590] è tenuto a dare
al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno [c.c. 1223, 1224; c.n.
382]. Art.1592. Miglioramenti. Salvo disposizioni particolari
della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità
per i miglioramenti apportati alla cosa locata [c.c. 975, 985]. Se
però vi è stato il consenso del locatore, questi è
tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma
tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo
della riconsegna [c.c. 1620]. Anche nel caso in cui il conduttore non
ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può
compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave
del conduttore [c.c. 1588, 1593]. Art.1593. Addizioni. Il
conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di
toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire
senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca
ritenere le addizione stesse. In tal caso questi deve pagare al
conduttore una indennità pari alla minor somma tra l'importo
della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna
[c.c. 1592]. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento
della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme
dell'articolo precedente. Art.1594. Sublocazione o cessione della
locazione. Il conduttore, salvo patto contrario [c.c. 1624], ha
facoltà di sublocare [c.c. 1406, 1614] la cosa locatagli [c.c.
2149], ma non può cedere il contratto senza il consenso del
locatore [c.c. 1649]. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione
deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi [c.n.
378, 394] (1). Art.1595. Rapporti tra il locatore e il
subconduttore. Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso
il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere
il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al
momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere
tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione
[c.c. 1594, 2764]. Il subconduttore non può opporgli pagamenti
anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali [c.c.
1605]. Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il
sublocatore la nullità o la risoluzione del contratto di
locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore [c.c.
1445, 1458], e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha
effetto anche contro di lui [c.c. 2909]. Art.1596. Fine della
locazione per lo spirare del termine. La locazione per un tempo
determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che
sia necessaria la disdetta. La locazione senza determinazione di
tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma
dell'articolo 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta
[c.c. 1373] nel termine [fissato dalle norme corporative o, in
mancanza, in quello] (1) determinato dalle parti o dagli usi [c.c.
1603, 1616]. Art.1597. Rinnovazione tacita del contratto. La
locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa il
conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa
locata o se trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è
stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente [c.n.
382]. La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni
della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le
locazioni a tempo indeterminato [c.c. 1574]. Se è stata data
licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione,
salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il
contratto [c.c. 1598]. Art.1598. Garanzie della locazione. Le
garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni
derivanti da proroghe della durata del contratto [c.c. 1597,
1941]. Art.1599. Trasferimento a titolo particolare della cosa
locata. Il contratto di locazione è opponibile
al terzo acquirente [c.c. 1602, 1603], se ha data certa [c.c. 2704]
anteriore all'alienazione della cosa [c.c. 1601, 2160]. La
disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di
beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha
conseguito il possesso in buona fede [c.c. 1147, 1153]. Le locazioni
di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo
acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della
locazione [c.c. 2643, n. 8, 2923]. L'acquirente è in ogni caso
tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso
l'alienante Art.1600. Detenzione anteriore al trasferimento. Se
la locazione non ha data certa [c.c. 2704], ma la detenzione del
conduttore è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è
tenuto a rispettare [c.c. 1599, 1602] la locazione che per una durata
corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato [c.c. 1574, 2923]. Art.1601. Risarcimento del danno
al conduttore licenziato. Se il conduttore è stato licenziato
dall'acquirente perchè il contratto di locazione non aveva
data certa [c.c. 2704] anteriore al trasferimento [c.c. 1599], il
locatore è tenuto a risarcirgli il danno [c.c. 1223, 1603].
Art.1602. Effetti dell'opponibilità della locazione al
terzo acquirente. Il terzo acquirente tenuto a rispettare la
locazione [c.c. 1599, 1600] subentra, dal giorno del suo acquisto,
nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione
[c.c. 1406]. Art.1603. Clausola di scioglimento del contratto in
caso di alienazione. Se si è convenuto che il contratto possa
sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata [c.c. 1599],
l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare
licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito
dal secondo comma dell'articolo 1596. In tal caso al conduttore
licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto
contrario [c.c. 1601, 1625]. Art.1604. Vendita della cosa locata
con patto di riscatto. Il compratore con patto di riscatto [c.c.
1500, 1503, 1505] non può esercitare la facoltà di
licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto
[c.c. 1501]. Art.1605. Liberazione o cessione del corrispettivo
della locazione. La liberazione o la cessione del corrispettivo della
locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo
acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente
data certa [c.c. 2704] anteriore al trasferimento [c.c. 1595]. Si può
in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità
degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata
fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata
trascritta [c.c. 2643, n. 9], può essere opposta solo entro i
limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso,
può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel
giorno del trasferimento [c.c. 2812, 2918, 2924]. Art.1606.
Estinzione del diritto del locatore. Nei casi in cui il diritto del
locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le
locazioni da lui concluse aventi data certa [c.c. 2704] sono
mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano
il triennio [c.c. 1360, 1445, 1458]. Sono salve le diverse
disposizioni di legge.
legge
27/7/1978 n°392 (legge dell'equo canone)
Disciplina
delle locazioni di immobili urbani. TITOLO I Del contratto di
locazione Capo I - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione Art.1. (Durata della locazione). La durata della
locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non
può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno
determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione
senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per
quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando
si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di
natura transitoria. Art.2. (Disciplina della sublocazione). Il
conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, nè
può cedere ad altri il contratto senza il consenso del
locatore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di
sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore
con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la
durata del contratto ed i vani sublocati. Art.3. (Rinnovazione
tacita). Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se
nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della
scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La
stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza
Art.4. (Recesso del conduttore). E' in facoltà delle parti
consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in
qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il
recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni
contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno
sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Art.5.
(Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo
55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla
scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto,
degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di
due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione,
ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile. Art.6.
(Successione nel contratto). In caso di morte del conduttore, gli
succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini
con lui abitualmente conviventi *In caso di separazione giudiziale,
di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore
l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia
stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione
consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede
l'altro coniuge se tra i due si sia così con venuto. Art.7.
(Clausola di scioglimento in caso di alienazione). E' nulla la
clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di
alienazione della cosa locata. Art.8. (Spese di registrazione).
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico
del conduttore e del locatore in parti uguali. Art.9. (Oneri
accessori). Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto
contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento
e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura
dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle
latrine, nonchè alla fornitura di altri servizi comuni. Le
spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore
nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto
una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla
richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto
di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi
precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore
ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati
dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di
prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1/b). La
disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi
accessori al contratto di locazione forniti siano per loro
particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività
imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo
contratto di prestazione dei servizi stessi Art.10.
(Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini). Il
conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione
dei servizi di diritto
di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri
servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche
qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i
conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal
proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile
sull'assemblea dei condomini. Art.11. (Deposito cauzionale). Il
deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità
del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono
essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. Art.12.
(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione). Il canone
di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore
locativo dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito
dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il
costo unitario di produzione del medesimo. Il costo unitario di
produzione è pari al costo base moltiplicato per i
coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli elementi che
concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle
parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se l'immobile
locato è completamente arredato con mobili forniti dal
locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso
convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può
essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento . Art.13.
(Superficie convenzionale). La superficie convenzionale è data
dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unità
immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse
singole; c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in
autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della superficie di
balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 per
cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in
godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della
superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla
quota millesimale dell'unità immobiliare. E' detratto il 30
per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a
metri 1.70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano
al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui
alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino
ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti
coefficienti: a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie
superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l'unità immobiliare
di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70 ; c)
1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46 I
coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si
applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione
è scadente ai sensi dell'articolo 2 Art.14. (Costo base).
Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è
stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in: a) L.
250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per
gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei
lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità
o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato
agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata. Art.15.
(Coefficienti correttivi del costo base). I coefficienti correttivi
sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei
comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e
dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile. Art.16.
(Tipologia). In relazione alla tipologia si fa riferimento alla
categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella
seguente: a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1.25
per le abitazioni di tipo civile (A/2); c) 1.05 per le abitazioni di
tipo economico
(A/3); d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per
le abitazioni
di tipo ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale
(A/6); g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per
le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11). Qualora gli
immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma
precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio
tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità
immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano
caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono
presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio
apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una
sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità
immobiliare locata nonchè degli impianti in essa installati.
L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo
di sopralluogo. Art.17. (Classe demografica dei comuni). In
relazione alla classe demografica si applicano i seguenti
coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione
superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli
immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili
siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Il numero
degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli
ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
Art.18. (Ubicazione). In relazione all'ubicazione i consigli
comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti
provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle
quali si applicano i coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per
la zona agricola; b) 1 per la zona edificata periferica; c) 1,20 per
la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata
periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I
consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio
comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge. Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si
applicano le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (2), con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la
zona agricola; b) 1 per il centro edificato; c) 1,10 per il centro
storico. All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del
primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli
comunali possono individuare edifici o comparti di edifici
particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in
sostituzione dei coefficienti suindicati. Art.19. (Livello di
piano). In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità
immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori
terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le
abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni
situate al piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani
intermedi e all'ultimo piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al
piano attico. Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori
di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle
lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a
0,95 e 1,10. Art.20. (Vetustà). In relazione alla vetustà
si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal
sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e
stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici
anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si è
proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo
restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è
quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato. Art.21.
(Stato di conservazione e manutenzione). In relazione allo stato di
conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti
coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b)
0,80 se lo stato è mediocre; c) 0,60 se lo stato è
scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione e
manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità
immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3)
infissi; 4) impianto elettrico; 5) impianto idrico e servizi
igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; nonchè
dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2)
facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato
dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti
condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono
essere propri dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile
si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno
quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere
propri dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si
considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non
dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua
corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi
igienici privati o se essi sono comuni a più unità
immobiliari. Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da
emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge,
indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati
nei commi precedenti. Art.22. (Immobili ultimati dopo il 31
dicembre 1975). Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che
sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di
produzione a metro quadrato è fissato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il costo
base di produzione è determinato, anche in misura
differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto: a)
dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata; b)
dell'incidenza del contributo di concessione; c) del costo
dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del
costo di produzione; d) degli oneri di urbanizzazione che gravano
sul costruttore. Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o
di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero
relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base
ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori
di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del
comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo
conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua
spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la
richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento
dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere
comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di
cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile
accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo
trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento
per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra
definiti. Ai fini della determinazione del canone di locazione per
gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base,
determinato a norma del presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al
precedente comma non si applicano i coefficienti previsti
nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo
di produzione. Art.23.
(Riparazioni straordinarie). Quando si eseguano sull'immobile
importanti ed improrogabili
opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per
evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione
all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria
manutenzione di rilevante entità, il locatore può
chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione
degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non
superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e
nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di
ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente
venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data
in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta
entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal
primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Le
disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il
locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per
trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e
seguenti. Art.24. (Aggiornamento del canone). Per gli immobili ad
uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli
articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al
75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone decorrerà dal
mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera
raccomandata Art.25. (Adeguamento del canone). Ciascuna delle
parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto
all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli
elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo
alla vetustà che si applica al momento del rinnovo
contrattuale. L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese
successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante
lettera raccomandata. ) Art.26. (Ambito di applicazione). Le
disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle
locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile
per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad
alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica
il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti; c)
alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina
dell'edilizia convenzionata (2/d); d) alle locazioni relative ad
immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9 (2/cost). Le
disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle
locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento
del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora,
nel quinquennio precedente la entrata in vigore della presente legge,
e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non
abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale
sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati
pubblicati dall'ISTAT. Il comune provvede a dare pubblica notizia
della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali
variazioni. Capo II - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione Art.27. (Durata della locazione).
La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può
essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle
attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e
artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui
all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 (2/e). La
disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti
relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale
di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della
locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile,
anche se ammobiliato, è adibito ad attività
alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non è
convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la
durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di
locazione può essere stipulato per un periodo più breve
qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile
abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha
carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare
l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo
stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera
raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del
locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si
tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facoltà delle parti
consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in
qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il
recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni
contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno
sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Art.28.
(Rinnovazione del contratto). Per le locazioni di immobili nei quali
siano esercitate le attività indicate nei commi primo e
secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei
anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività
alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha
luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo
di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima
della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di
sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà
di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui
all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
Art.29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima
scadenza). Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima
scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al
locatore ove egli intenda: a) adibire l'immobile ad abitazione
propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea
retta; b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di
una delle attività indicate nell'articolo 27, o, se si tratta
di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico,
all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro
finalità istituzionali; c) demolire l'immobile per
ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o
completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla
base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi
delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta
licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio;
gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima
della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della
concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta; d)
ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali
adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12
della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali,
sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la
permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il
possesso della prescritta licenza o concessione è condizione
per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio
si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo,
pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può
negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste
dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191 ), modificato
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628,
qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un
programma comunale
pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi
suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è
condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di
rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente
lettera c). Il locatore può altres" negare la
rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o
farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in
linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le
disposizioni di cui all'art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191,
modificato dall'art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460,
convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1967, n. 628. Ai
fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza,
deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla
scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato;
tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata,
almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le
attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e
per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere
specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli
tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è
fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai
precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma
dell'articolo precedente. Art.30. (Procedura per il rilascio).
Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e
prima della data per la quale è richiesta la disponibilità
ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia
rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio
il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447-bis del
codice di procedura civile ). [La controversia è di competenza
del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire
seicentomila; negli altri casi è di competenza del pretore]
Competente per territorio è il giudice nella cui
circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole
derogative dalla competenza per territorio. Alla prima udienza, se il
convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del
locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla
comunicazione prevista dall'articolo 29. L'ordinanza costituisce
titolo esecutivo e definisce il giudizio. Nel caso di opposizione del
convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione. Se il
tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo
esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si
procede a norma dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura
civile. Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e
comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte
dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio
dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo. Art.31.
(Sanzioni). Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità
dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel
termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito
l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad
esercizio in proprio di una delle attività indicate all'art.
27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli
del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei
lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro
dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di
albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di
ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello
spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al
ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in
buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri
sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del
conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del
canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto,
oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34. Il
giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del
danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a
L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito
l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III
della presente legge.
Art.32.
(Aggiornamento del canone). Le parti possono convenire che il canone
di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per
eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni
in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di
quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale
Art. 33. (Canone delle locazioni stagionali). Il canone delle
locazioni stagionali può essere aggiornato con le modalità
di cui all'articolo 32. Art.34. (Indennità per la perdita
dell'avviamento). In caso di cessazione del rapporto di locazione
relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a
risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a
una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri
1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità
dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere
l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore
ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di
quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da
chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di
attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano
affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove
il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del
precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità
di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma
deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio
relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di
quantificare specificatamente la entità della somma reclamata
o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore,
o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla
sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del
giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
Art. 35. (Limiti). Le disposizioni di cui all'articolo precedente
non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione
relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività
che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e
dei consumatori nonchè destinati all'esercizio di attività
professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli
immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti,
aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e
villaggi turistici. Art.36. (Sublocazione e cessione del
contratto di locazione). Il conduttore può sublocare
l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso
del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda,
dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi
motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel
caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può
agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le
obbligazioni assunte. Le indennità previste dall'articolo 34
sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento
della cessazione effettiva della locazione. Art.37. (Successione
nel contratto). In caso di morte del conduttore, gli succedono nel
contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto
risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della
successione, hanno diritto a continuarne l'attività. In caso
di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si
trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui
nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata
assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o
consensuale ovvero prima dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se l'immobile è
adibito all'uso di più professionisti, artigiani o
commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in
caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi
diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti,
artigiani o commercianti. Nelle ipotesi di recesso del titolare del
contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani
o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla
successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità
di cui all'articolo precedente. Art.38. (Diritto di prelazione).
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso
l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione
devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso
in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di
prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di
ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle
comunicategli . Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata
nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il
termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione
da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare. Nel caso in
cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione
di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il
diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da
tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti
o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che, entro trenta giorni
dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli
altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione,
si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del
presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste
dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera
a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a
favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. Art.39.
(Diritto di riscatto). Qualora il proprietario non provveda alla
notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo
indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento
a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può,
entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare
l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del
prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che
decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato
con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di
tale udienza di non opporsi al riscatto. Se per qualsiasi motivo,
l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al
riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Art.40.
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione). Il locatore che
intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto
rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al
conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
sessanta giorni prima della scadenza. Tale obbligo non ricorre quando
il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione
e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a
risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, relative al conduttore medesimo. Il
conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo
comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il
locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero
quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non
intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in
locazione entro i sei mesi successivi. Art.41. (Norme
applicabili). Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le
disposizioni degli articoli da 7 a 11. Le disposizioni di cui agli
articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui
all'articolo 35. Art.42. (Destinazione degli immobili a
particolari attività). I contratti di locazione e sublocazione
di immobili urbani adibiti ad attività ricreative,
assistenziali, culturali e scolastiche, nonchè a sede di
partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri
enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la
durata di cui al primo comma dell'articolo 27. A tali contratti si
applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonchè le
disposizioni processuali di cui al titolo I capo III, ed il preavviso
per il rilascio di cui all'articolo 28 Capo III - Disposizioni
processuali Art.43. (Improcedibilità della domanda). La
domanda concernente controversie relative alla determinazione,
all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere
proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di
cui all'articolo seguente. L'improcedibilità è
rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del
procedimento Art.44. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). La
domanda di conciliazione concernente la determinazione,
l'aggiornamento e l'adeguamento del canone è presentata al
giudice competente. Il giudice convoca le parti, con comunicazione da
effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non
oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda di
conciliazione, per l'amichevole componimento della vertenza. Se le
parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto
dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria. Il processo
verbale costituisce titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce,
il giudice ne dà atto nel verbale. Nell'udienza di cui sopra
il giudice può essere affiancato da due esperti, uno per
ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell'ambito delle
organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono
partecipare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore
speciale e possono farsi assistere dal difensore Art.45. (Ricorso
al giudice). Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque
decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della
domanda di cui all'articolo precedente, le parti possono chiedere al
giudice la determinazione del canone (4/a) (4/b). Le controversie
relative alle opere di conservazione dell'immobile di cui
all'articolo 23, alle indennità di cui all'articolo 34 e alla
indennità per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del
codice civile e 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 , convertito,
con modificazioni, nella L. 30 dicembre 1937, n. 2651, sono di
competenza del pretore qualunque ne sia il valore Sono nulle le
clausole derogative dalla competenza per territorio (4/a). In primo
grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il
valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie
aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento
del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo
comma . Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato
a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato. Art.46.
(Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie
individuali di lavoro). Il procedimento per le controversie di cui
agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato
dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415,
416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421,
comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di
procedura civile e dall'articolo 431 dello stesso codice, in quanto
applicabile. Si applica altres" l'art. 145 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile Art.47. (Poteri istruttori del
giudice). Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi
momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di
prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad
eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di
informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria
indicate dalle parti* Art.48. (Passaggio dal rito ordinario al
rito speciale). Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle
forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli
articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo
420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il
quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli
atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
cancelleria . Qualora la causa non rientri nella rispettiva
competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con
ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione Art.
49. (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). Il giudice,
quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel
presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste
negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua
competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando
un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
riassunzione con rito ordinario. In tal caso le prove acquisite
avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie Art.50.
(Incompetenza del giudice). Quando una causa relativa alle
controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi
a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal
convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416
del codice di procedura civile, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice
non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello stesso codice.
Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del
comma precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente,
fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
riassunzione Art.51. (Delle impugnazioni). L'appello contro le
sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste
negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale Il procedimento di
appello, per tutto ciò che non è regolato dalla
presente legge, è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436,
437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di
procedura civile. E' applicabile la disposizione di cui al secondo
comma dell'articolo 429 dello stesso codice Art.52. (Cambiamento
del rito in appello). Il giudice, se ritiene che il procedimento in
primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a
norma degli artt. 48 e 49 Art.53. (Consulente tecnico in
appello). Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma
dell'articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare
un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non
oltre venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere
non oltre dieci giorni prima della nuova udienza Art.54.
(Clausola compromissoria). E' nulla la clausola con la quale le parti
stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del
canone siano decise da arbitri. Art.55. (Termine per il pagamento
dei canoni scaduti). La morosità del conduttore nel pagamento
dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere
sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso
di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo
dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati
sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese
processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non
avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di
difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non
superiore
a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci
giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può
essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente
nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è
di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre
due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche
del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e
dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni
di difficoltà.
legge
8/8/92 n° 359 (Patti in deroga)
Art.11.
Fino
alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili
urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (51), concernenti l'equo canone degli
immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti
di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla
predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di
ultimazione dei lavori e semprechè, alla data del contratto,
sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia
stata presentata domanda per l'accatastamento. 2. Nei contratti
di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al
comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti,
con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale,
tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi
in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978. La
disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo
limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà
di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda
adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di
cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392
del 1978 Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel
presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del
1978). 2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto
successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione
del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due
anni * *). La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio
1996, n. 309 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11,
secondo comma, nella parte in cui prevede come obbligatoria
l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla L. 27 luglio
1978, n. 392. (52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto
1992, n. 359. Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53,
riportato alla voce Ente nazionale per l'energia elettrica
(E.N.E.L.). (52/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 13-16
giugno 1995, n. 259 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Legge
di riforma delle locazioni abitative n°431 del 1998
Pubblicazione:
Supplemento Ordinario n. 203/L alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15
dicembre 1998 Entrata in vigore: 30 dicembre 1998 Art. 1.
(Ambito di applicazione) 1. I contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti
di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1
e 3 dell'articolo 2. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3,
4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: a) ai
contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile
qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al
comma 3 dell'articolo 2 della presente legge; b) agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa
normativa vigente, statale e regionale; c) agli alloggi locati
esclusivamente per finalità turistiche. (1) 3. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della
presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati
dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare
esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392. (2) 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione
è richiesta la forma scritta. (1) Comma così
modificato dall' art. 2, lettera a), della L. 8 gennaio 2002,
n.2. (2) Comma così modificato dall' art. 2, lettera a),
della L. 8 gennaio 2002, n.2. Art. 2. (Modalità di
stipula e di rinnovo dei contratti di locazione) 1. Le parti
possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore
intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le
opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3.
Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo
lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta
o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di
cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni. 2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai
sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza
delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore
del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni
contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni,
anche in forma associata, provvedono a convocare le predette
organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di
cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a
cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata. (3) 4. Per favorire la realizzazione
degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano
tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini
della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al
momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla
normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille,
limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 5.
I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono
avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato
di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da
parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al
medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il
rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni. 6. I contratti di locazione stipulati prima
della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo. (3)
Comma così modificato dall' art. 2, lettera b), della L. 8
gennaio 2002, n.2. Art. 3. (Disdetta del contratto da parte del
locatore) 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti
stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può
avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto,
dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi,
per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare
l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il
secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società
o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali,
mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto
intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità ed offra al
conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena
disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena
disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso
comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore
sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando
l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista
l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la
demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni,
ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il
proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per
eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata
alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi
continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando
il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la
proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore
è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392. 2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del
locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il
possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione
o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità
dell'azione di rilascio. I termini di validità della
concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva
disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il
conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità
di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il
proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione
l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente
indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata. 3.
Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà
di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è
tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare
in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo
canone di locazione percepito. 4. Per la procedura di diniego di
rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
e successive modificazioni. 5. Nel caso in cui il locatore abbia
riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità
dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla
data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i
quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente
articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di
locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o,
in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3. 6. Il
conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi.
Capo
II Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti
in sede locale
Art.4. (Convenzione
nazionale) 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi
di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici
convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al
fine di promuovere una convenzione, di seguito denominataconvenzione
nazionale, che individui i criteri generali per la definizione dei
canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita
catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché
delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti.
In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri
generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del
presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso
dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi
del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli
accordi locali di cui al comma
3 dell'articolo 2 e il loro rispetto, unitamente all'utilizzazione
dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce
condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
(4) 2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in
apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione,
da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo
delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione
dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione
stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità
ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo. 3.
Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali
possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo
2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 2. 4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti
riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle
regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei
canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai
criteri stabiliti ai sensi del presente comma. (4) Comma così
modificato dall' art. 2, lettera c), della L. 8 gennaio 2002,
n.2. Art. 4-bis.(5) (Tipi di contratto) 1. La convenzione
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto
per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma
3, nonchè dei contratti di locazione di natura transitoria di
cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per
studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. 2. I
tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire
negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali,
con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle
superfici degli immobili. 3. In caso di mancanza di accordo delle
parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 4, comma 2. (5) Articolo inserito dall' art. 1 della
L. 8 gennaio 2002, n.2. Art. 5. (Contratti di locazione di
natura transitoria)
1.
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni
e le modalità per la stipula di contratti di locazione di
natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla
presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti. 2.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative
di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis .(6) 3. È facoltà dei comuni sede
di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici
accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di
immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi
partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3
dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.(7)
(6)
Comma così modificato dall' art. 2, lettera d), punto 1),
della L. 8 gennaio 2002, n.2. (7) Comma così modificato
dall' art. 2, lettera d), punto 2), della L. 8 gennaio 2002,
n.2. Capo III Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo Art.6. (Rilascio degli
immobili)
1.
Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per
finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2.
Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo,
per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita
locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche
tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la
stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure
definite all'articolo 2 della presente legge. 3. Trascorso il
termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per
il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono
chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il
decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che
giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la
data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica. 4.
Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore
può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell
esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma
5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il
locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi
motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile. 5. Il
differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può
essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore
abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più
figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità,
percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione
salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia
residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo,
sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia
acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di
alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato
nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo
familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia
portatore di handicap o malato terminale. 6. Durante i periodi di
sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo
e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 9 del
1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui
all'articolo 3 del citato decreto legge n. 551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente
prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono
tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla
cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni
anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così
determinato è maggiorato del venti per cento. La
corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo
di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli
oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il
conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978. (8) 7.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1
del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di
provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il
termine di tre mesi. (8) La Corte Costituzionale con sentenza
n.482 del 9 Novembre 2000 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di questo comma, nella parte in cui si esime il
conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi
dell'art.1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla
scadenza del termine di sospensione della esecuzione ope legis o di
quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile. [Art.
7. (9) (Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile)
1.
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di
locazione è stato registrato, che l'immobile è stato
denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito
derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta
dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di
procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione
del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia
dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai
fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima
dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal
contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle
ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello
di competenza.] (9) La Corte costituzionale, con sentenza n. 333
del 5 ottobre 2001, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di questo articolo.
Capo IV Misure di sostegno
al mercato delle locazioni
Art.8. (Agevolazioni
fiscali)
1.
Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988,
n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al
proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3
dell'articolo
2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei
criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4,
ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al
comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo
34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per
cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70
per cento. 2. Il locatore, per usufruire dei benefìci di
cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione nonché
quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di
cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3
dell'articolo 1. 4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento
dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed
ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è
formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività
dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12.
Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero
dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica
ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto del Ministro delle finanze. 5. Al comma 1
dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se
non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni
venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità è riconosciuto un credito di imposta di
pari ammontare>>. 6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è
autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire
157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno
2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi
per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004. 7.
Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno
2001. [Art. 9. (10) (Disposizioni per i fondi per la previdenza
complementare)
1.
I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni
immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di
locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti
dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso,
tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni
dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.]
(10)
Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Art.10. (Ulteriori
agevolazioni fiscali)
1.
Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio
2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo
per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento
collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate
categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al
triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con
stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. 2. Le detrazioni di cui al comma
1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3
dell'articolo 11. Art.11. (Fondo nazionale)
1.
Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. 2. Per ottenere i
contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la
propria responsabilità che il contratto di locazione è
stato registrato. 3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1
sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti
minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia
pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità
del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o attraverso attività di promozione in convenzione
con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento
di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. 4.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione
dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito
familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di
locazione. 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001
la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province
autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai
sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al ministero dei
lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno. (11)
6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con
proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci. 7. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché
di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di
parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a
concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano
trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione
delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente,
nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed
all'attività del commissario ad acta sono posti a carico
dell'ente inadempiente.(12) 8. I comuni definiscono l'entità
e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3,
individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori
che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti
minimi di cui al comma 4. 9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai
fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996,
1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate
dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai
sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento. 10. Il
Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme
occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti,
in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 11. Le
disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi
dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica al Fondo di cui al comma 1.
(11)
Comma così sostituito dall' art. 1 della L. 8 febbraio 2001,
n. 21. (12) L'ultimo periodo è stato inserito dall'art. 2
della L. 8 febbraio 2001, n. 21. Capo V Disposizioni
finali Art.12. (Osservatorio della condizione abitativa)
1.
L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito
presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei
dati nonché il monitoraggio permanente della situazione
abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni
dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento
con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri
provvedimenti. Art.13 (Patti contrari alla legge)
1.
È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del
canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto
scritto e registrato. 2. Nei casi di nullità di cui al
comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi
dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la
restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone
risultante dal contratto scritto e registrato. 3. È nulla
ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto
stabiliti dalla presente legge. 4. Per i contratti di cui al comma
3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire
al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per
immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle
medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i
contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli,
ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi
obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro
vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 5. Nei casi
di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può richiedere la restituzione delle somme
indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può
altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore,
che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo
2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il
locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di
fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e
nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il
pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere
quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello
definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di
conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi
regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce
la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 6. I
riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente
legge non producono effetti se non vi è obbligo di
registrazione del contratto stesso.
Art.14. (Disposizioni
transitorie e abrogazione di norme)
1.
In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge,
non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2
del medesimo articolo 4. 2. Con l'attuazione del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo
13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il
tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in
composizione collegiale. 3. Sono abrogati l'articolo 11 del
decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1 bis,
2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61. 4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni
abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni. 5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale
data. Art.15. (Copertura finanziaria)
1.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo
8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte correnteFondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e
quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a Lire 107
miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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